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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19665/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in falso ideologico e truffa aggravata. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per omessa acquisizione di una prova ritenuta decisiva, lamentando il mancato esame di testimoni indicati come funzionari del PRA; la Corte ha però rilevato che la censura riproduceva doglianze già dedotte in appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti manifestamente infondato perché si limitava a reiterare motivi già proposti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 81 cpv., 48, 479 c.p.

    Norme poste a base del capo A di imputazione, relativo al concorso in falso ideologico mediante induzione in errore, nella forma del reato continuato e del concorso di persone.

  • artt. 110, 81 cpv., 640, comma 2, n. 1, c.p.

    Norme poste a base del capo B di imputazione, relativo al concorso in truffa aggravata, nella forma del reato continuato e del concorso di persone.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dai motivi di ricorso, in relazione al vizio di motivazione e alla violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una mera rivalutazione del compendio istruttorio o per prospettare una diversa ricostruzione fattuale più favorevole al ricorrente.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio di fatto.
  • La censura relativa all'omessa acquisizione di una prova decisiva deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello integra una critica solo apparente e non idonea a fondare il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffa
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFalsità ideologicaTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

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