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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monte Argentario n. 184 del 3 ottobre 2024, avente ad oggetto “Atto di indirizzo relativo all’attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. a delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario”; b) della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 87 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. a delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario”; c) per quanto occorrer possa, dell’articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Portuale (PRP) di Porto Ercole, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.02.2018; d) ancora per quanto occorrer possa, della determinazione n. 817 del 11.10.2024, con cui l’Area Pianificazione Finanziaria del Comune di Monte Argentario ha affidato al dott. Augusto Equizi la predisposizione della perizia di stima per la verifica di fattibilità economico-finanziaria e tecnica dell’affidamento cinquantennale di cui all’impugnata d.G.C. n. 184/2024; e) sempre per quanto occorrer possa, dei medesimi provvedimenti innanzi richiamati, qualora interpretati alla stregua di un implicito diniego all’applicazione nei confronti del Circolo ricorrente della normativa di cui al D.L. n. 131/2024 (conv. in L. n. 166/2024); Con motivi aggiunti depositati il 30 gennaio 2026; f) dell’avviso di pubblicazione del Comune di Monte Argentario - Dip. II - Sett. 2 - Area Pianificazione Territoriale - Ufficio Demanio del 9 dicembre 2024 con cui il Dirigente dell’Ufficio Demanio ha reso noto che “…il Comune di Monte Argentario, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 27.11.2024, ha deliberato di procedere al rilascio della concessione demaniale marittima per la gestione dell’ambito portuale di Porto Ercole, aree e specchi acquei evidenziali nell’allegata planimetria, per la durata di anni 50 a partire dal 01/01/2025…”; g) della nota del Comune di Monte Argentario – Dip. II – Sett. 2 - Area Pianificazione Territoriale - Ufficio Demanio del 19.12.2024, avente ad oggetto “Istanza prot. n. 53902 del 12.12.2024. Richiesta di proroga concessioni demaniali marittime n. 43/2016 e 34/2018. Preavviso di diniego dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.”; h) della nota del Comune di Monte Argentario – Dip. II – Sett. 2 - Area Pianificazione Territoriale - Ufficio Demanio del 31.12.2024 avente ad oggetto “Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 27/11/2024 – Procedimento volto al rilascio, in favore dell’amministrazione comunale, della concessione demaniale marittima relativa ad aree funzionali del Porto di Porto Ercole di cui alla D.C.C. n. 87/2024. Comunicazioni”; i) del provvedimento del Comune di Monte Argentario – Dip. II – Sett. 2 -Area Pianificazione Territoriale - Ufficio Demanio n. 02/2024 del 31.12.2024, di rigetto dell’istanza di rinnovo delle concessioni demaniali, site presso Porto Ercole, intestate al Circolo nautico e della vela Argentario; l) della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 7 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. a delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario. Presa d’atto e conferma del deliberato”; m) della determinazione del Dip. II - Sett. 2 - Area Pianificazione Territoriale del Comune di Monte Argentario n. 223 del 27.03.2025 - avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima relativa alle strutture per la nautica da diporto ricomprese nello specchio acqueo di Porto Ercole in favore dell’Amministrazione comunale di Monte Argentario per un periodo di anni 50 - Determinazioni” - nonché dei relativi allegati, ivi compreso, per quanto di ragione, l’allegato C recante lo schema dell’atto di affidamento provvisorio in subconcessione ex art. 45 bis cod. nav. degli specchi acquei di Porto Ercole agli attuali detentori degli stessi; n) della nota del Comune di Monte Argentario del 4.04.2025 - avente ad oggetto “Proposta di affidamento provvisorio ex art. 45 bis cod. nav. dei lotti C e H di cui alla Tavola 2 della d.C.C. n. 87/2024 fino al 30.09.2025” - con la quale il Comune di Monte Argentario ha proposto al ricorrente - che ha accettato con riserva - l’affidamento provvisorio sino al 30.09.2025 delle aree oggetto delle concessioni a suo tempo rilasciate al medesimo Circolo con la precisazione che, in difetto, procederà all’immediato sgombero delle aree; o) della concessione demaniale marittima rep. n. 1846/2025 sottoscritta in data 2.04.2025 tra l’Ufficio demanio del Comune di Monte Argentario (in qualità di concedente) ed il Comune di Monte Argentario (in qualità di concessionario), relativa alle aree demaniali marittime ed agli specchi acquei compresi nel perimetro di Porto Ercole, per mq 116.906,50, per la durata di anni 50; p) per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 301 del 23.04.2025, con cui l’Ufficio demanio del Comune di Monte Argentario ha modificato lo schema di atto di affidamento provvisorio ex art. 45 bis cod. nav. allegato (all. C) alla impugnata determinazione dirigenziale n. 223/2025; q) per quanto occorrer possa, dell’atto di sub affidamento provvisorio ex art. 45 bis cod. nav., con cui il Comune di Monte Argentario ha affidato interinalmente al Circolo ricorrente, sino al 30.11.2025, le aree demaniali site in Porto Ercole già in precedenza concesse al medesimo ricorrente; r) della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 59 del 01.09.2025, avente ad oggetto “Avvio del procedimento per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza con attuazione del PRP portuale del Porto di Porto Ercole. Approvazione indirizzi per la richiesta di pareri necessari per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)” (cfr. doc. 32); s) della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 65 del 17.09.2025, avente ad oggetto “Integrazione agli indirizzi impartiti con D.C.C. n. 87 del 27/11/2024: gestione diretta, da parte del Comune, per il tramite dell’Azienda Speciale AMA, di parte della concessione demaniale marittima rep. n. 1846 del 02/04/2025” (cfr. doc. 33); t) della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monte Argentario n. 205 del 23.09.2025, avente ad oggetto “Atto gestionale attuativo della delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17/09/2025” (cfr. doc. 34); u) della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 74 del 03.10.2025, avente ad oggetto “Progetto della concessione di servizi e P.E.F. per la gestione della concessione demaniale rep. 1846 del 02/04/2025 nel Porto di Porto Ercole” (cfr. doc. 35); v) per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 75 del 03.10.2025, avente ad oggetto “Presa d’atto dell’aggiornamento al Piano Programma 2025-2027 dell’azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente”; z) sempre per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 76 del 03.10.2025, avente ad oggetto “Ricapitalizzazione dell’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente mediante incremento del fondo di dotazione. Adozione e provvedimenti”;

Giustizia amministrativa202402115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, ha considerato che le clausole del bando impugnate non sembrano avere natura escludente rispetto alla posizione del ricorrente e che il Circolo si trova attualmente nel godimento del bene oggetto della gara. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Pluralità di deliberazioni, determinazioni, comunicazioni, concessioni e atti conseguenti relativi all’affidamento al Comune della concessione demaniale marittima cinquantennale per la gestione delle aree e degli specchi acquei del porto di Porto Ercole, nonché al rigetto del rinnovo delle precedenti concessioni del ricorrente e ai successivi affidamenti provvisori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Monte Argentario ha disposto l’attuazione dell’art. 23, comma 1, lettera a), delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole, ottenuto una concessione demaniale marittima cinquantennale relativa alle aree e agli specchi acquei portuali, rigettato l’istanza di rinnovo delle concessioni precedentemente intestate al Circolo e previsto affidamenti provvisori e subconcessioni ai precedenti detentori. Sono stati inoltre contestati gli atti relativi alla gestione diretta, per il tramite dell’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente, e alla progettazione della concessione di servizi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la domanda cautelare riguardava anche clausole del bando ritenute dal ricorrente lesive della propria posizione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora.

  • art. 23, comma 1, lett. a), NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole

    Costituisce la disposizione del piano portuale posta dal Comune a fondamento degli atti relativi alla concessione demaniale degli ormeggi e delle aree portuali.

  • art. 45-bis cod. nav.

    Richiamato quale base normativa degli atti di affidamento provvisorio in subconcessione degli specchi acquei ai precedenti detentori.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato nel preavviso di diniego relativo all’istanza di proroga delle precedenti concessioni demaniali marittime.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando le clausole impugnate non hanno natura escludente rispetto alla posizione del ricorrente e non impediscono, nell’immediato, la sua partecipazione o prosecuzione nella procedura.
  • La permanenza del ricorrente nel godimento del bene oggetto della procedura costituisce un elemento idoneo a escludere, in concreto, il periculum in mora, quando non sia dimostrato un pregiudizio attuale e irreparabile derivante dagli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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