Cassazione Penale, Sentenza n. 04617/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. e il mancato riconoscimento della diminuente della "lieve entità" ai sensi dell'art. 4, 3° comma, L. 110/1975 in relazione al porto abusivo di armi improprie (possessione di due coltelli, uno a lama aperta, prontamente disponibili sull'auto alle prime ore del mattino). Contestava altresì la rilevanza di precedenti estinti e la valutazione dell'abitualità. La Corte ha esaminato la nozione di abitualità (richiede almeno altri due reati della stessa indole, anche commessi successivamente e incidentalmente accertabili, escludendo quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.), ha richiamato il principio per cui l'assenza della diminutiva della lieve entità per reati concernenti armi ostacola la declaratoria di particolare tenuità (poiché il fatto non può essere al tempo stesso non lieve e particolarmente tenue), e ha ritenuto rilevanti gli elementi concreti (due coltelli, uno a lama aperta, orario, precedenti penali) e la precedente fruizione del beneficio (sospensione condizionale) che mantiene effetti penali rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'abitualità e alla illegittimità del diniego fondato su precedenti estinti, confermando che l'esistenza di precedenti (anche se estinti a seguito di sospensione condizionale della pena) è rilevante perché l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non estingue automaticamente tutti gli effetti penali; inoltre ha ribadito che la mancata concessione della diminutiva della lieve entità per reati di porto d'armi impedisce il riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità può essere negata quando il fatto non risulti di minima offensività; non è riconoscibile se il giudice ha ritenuto che il fatto non sia "lieve" ai sensi della normativa specifica sulle armi (art. 4, 3° comma L.110/75). Può essere dichiarata anche in presenza di più reati in continuazione purché non indichino una tendenza al crimine.
art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Ai fini della configurabilità della lieve entità per reati concernenti armi si devono valutare non solo le dimensioni dello strumento ma tutte le modalità del fatto e la personalità del reo; la mancata riconoscimento della lieve entità (sulla base di elementi come disponibilità di armi, modalità e precedenti) preclude la riconducibilità al regime di particolare tenuità.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
I reati estinti ai sensi di questa disposizione non devono essere computati ai fini dell'accertamento dell'abitualità; l'abitualità richiede invece l'accertamento di almeno altri due reati della stessa indole non estinti in tal modo.
art. 167 cod. pen.
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente l'elisione di tutti gli effetti penali della condanna; pertanto tali precedenti possono essere considerati ai fini di valutazioni successive.
art. 165 cod. pen.
Gli effetti penali residuano e, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, la precedente fruizione del beneficio impone che l'ulteriore concessione sia subordinata all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo.
Massime di principio
- Se il giudice di merito nega la diminuente della "lieve entità" per un reato connesso ad armi, è difficile che lo stesso fatto possa essere poi considerato "particolarmente tenue" ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; la valutazione sulla minore offensività è complessiva (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno).
- Nelle ipotesi di porto abusivo di armi la presenza di più strumenti prontamente disponibili, di modalità che aumentano il pericolo (lama aperta, reperibilità sull'auto, orario) e di precedenti penali gravi o di valutazione negativa della personalità dell'imputato sono elementi idonei a escludere la lieve entità.
- L'abitualità come presupposto ostativo alla particolare tenuità richiede l'esistenza di almeno due altri reati della stessa indole (anche commessi dopo il fatto), purché non estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.; senza tale accertamento non può essere automaticamente esclusa la tenuità per abitualità.
- I precedenti estinti a seguito di sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.) conservano effetti penali rilevanti e possono incidere negativamente sulla concessione di nuovi benefici; la Corte può legittimamente considerare la fruizione pregressa del beneficio come motivo per negarne la ripetizione senza adempimento degli obblighi previsti.
- Nella valutazione della lieve entità per reati con armi è necessario considerare dimensioni dello strumento, modalità della condotta e personalità del reo; non esiste un criterio puramente quantitativo sulle dimensioni dell'arma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04324/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04325/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04326/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04327/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04329/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04331/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →