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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una vendita immobiliare: il proprietario pro quota di un terreno sostiene di essere stato indotto a rilasciare una procura a vendere sulla base di una scrittura privata, sottoscritta contestualmente, con cui il nipote si sarebbe impegnato a procurargli una partecipazione sociale del valore di euro 100.000 nella società acquirente o comunque a fargli conseguire un diverso vantaggio economico. Poiché tale impegno sarebbe rimasto ineseguito, il proprietario ha chiesto il risarcimento del danno. Nei giudizi di merito la domanda è stata accolta in parte, poi riformata in appello e infine riqualificata in sede di rinvio. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione del divieto di nova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del vincolo del giudice di rinvio ex art. 384 c.p.c.; nullità della scrittura per impossibilità e illiceità dell’oggetto; erronea applicazione della disciplina dell’obbligazione alternativa; motivazione contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi. Il nodo centrale è la corretta qualificazione della scrittura: non come obbligazione alternativa, né come mera modalità di pagamento del prezzo, ma come promessa del fatto del terzo, con conseguente responsabilità del promittente per il colpevole inadempimento dell’obbligo di facere.

La decisione

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, reputando errata la qualificazione della fattispecie come obbligazione alternativa e comunque come schema estintivo dell’obbligo per effetto dell’incasso della somma di euro 100.000. La Corte precisa che l’obbligazione alternativa richiede che entrambe le prestazioni facciano capo al medesimo soggetto, mentre nella specie l’impegno a far trasferire le quote societarie proveniva da un soggetto che non risultava legittimato a vincolare la società. Viene quindi escluso che la vicenda possa essere letta come trasferimento di quote già adempiuto o come semplice modalità di pagamento del prezzo. La causa viene riqualificata, in astratto, come possibile promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., con conseguente necessità per il giudice del rinvio di verificare in fatto se vi sia stato colpevole inadempimento dell’obbligo di facere e se il danno sia provato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nova non opera per eccezioni in senso lato rilevabili d’ufficio, se i fatti emergono dagli atti ritualmente acquisiti

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alla decisione rescindente, ma resta libero di usare correttamente gli strumenti di qualificazione giuridica consentiti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per l’interpretazione della scrittura privata, ma l’operazione interpretativa è ritenuta errata nella qualificazione finale

  • art. 1440 c.c.

    escluso il dolo incidente, perché l’eventuale condotta del terzo non ricade nella struttura della norma

  • art. 1285 c.c.

    l’obbligazione alternativa presuppone un unico debitore che possa liberarsi eseguendo una delle prestazioni dedotte

  • art. 1343 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’illiceità dell’assetto negoziale

  • art. 1346 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’impossibilità dell’oggetto della scrittura

  • art. 1418 c.c.

    invocato come norma di nullità del contratto in caso di violazione delle norme richiamate

  • art. 2469 c.c.

    richiamato in relazione alla circolazione delle partecipazioni sociali e ai limiti al trasferimento

  • art. 8 dello Statuto della società Semeraro

    richiamato per la clausola di prelazione tra soci e per l’eccezione a favore di parenti in linea retta e coniuge

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per omessa valutazione di fatti e documenti, ma le doglianze sono assorbite o ritenute inconferenti rispetto alla decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza

  • art. 1381 c.c.

    norma di corretta sussunzione della vicenda: promessa del fatto del terzo, con obbligo del promittente di facere e, se colpevolmente inadempiente, possibile risarcimento del danno

  • art. 1197 c.c.

    evocato nella precedente fase come possibile datio in solutum, ma la questione era stata dichiarata nuova e non esaminabile in cassazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul divieto di nova e sul diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul divieto di nova e sul giusto processo

Massime di principio

  • L’obbligazione alternativa presuppone che le diverse prestazioni siano dedotte a carico del medesimo soggetto obbligato; non è configurabile quando una delle prestazioni dipenda dalla volontà o dall’attività di un soggetto diverso non vincolabile dal promittente.
  • La promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. va distinta sia dall’obbligazione alternativa sia dalla datio in solutum: il promittente assume un’obbligazione di facere, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, e solo in caso di colpevole inadempimento può rispondere dei danni.
  • Quando la qualificazione giuridica corretta è quella della promessa del fatto del terzo, il giudice di rinvio deve verificare in fatto se il promittente abbia diligentemente adempiuto all’obbligo di attivarsi e se il danno allegato dal promissario sia provato nel nesso causale.
  • Il divieto di nova non impedisce di rilievo officioso di eccezioni in senso lato fondate su fatti emergenti dagli atti già acquisiti; è invece preclusa l’introduzione di nuove eccezioni in senso stretto o di domande nuove.
  • Il giudice di legittimità può riqualificare giuridicamente i fatti accertati nei limiti del materiale processuale disponibile, anche attribuendo alla vicenda una diversa veste giuridica rispetto a quella prospettata dalla parte, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTransazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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