Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/12/2020 n. 3916 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Convenzione contro le doppie imposizioni con la Turchia e Convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Ceca - Compensi da contratti di licenza relativi a software e algoritmi - Qualificazione come royalty - Sussiste - Qualificazione come reddito di impresa - Esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla qualificazione fiscale dei compensi corrisposti per contratti di licenza relativi a software e algoritmi: se tali compensi debbano essere considerati royalty ai sensi dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Turchia e dell'art. 12 della Convenzione con la Repubblica Ceca, oppure reddito d'impresa. Le disposizioni convenzionali in esame non rinviano alla normativa interna, pertanto la qualificazione richiede riferimento al Commentario OCSE sull'art. 12, che include il software e gli algoritmi nelle "informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico"; conseguentemente i compensi per l'uso/concessione in uso vanno qualificati come royalty e non come reddito di impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui i compensi derivanti dai contratti di licenza su software e algoritmi rientrano nella nozione di royalty ai sensi degli articoli 12 delle Convenzioni con Turchia e Repubblica Ceca. Ne è conseguito che la qualificazione come reddito di impresa è esclusa e che il contribuente ha diritto al credito d'imposta corrispondente alle ritenute alla fonte subite su tali royalties, in base alle disposizioni convenzionali e all'art. 165 del d.P.R. 917/1986. La sentenza conferma l'orientamento espresso da Cass. 10706/2019.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni con la Turchia, art. 12

    L'art. 12 definisce e disciplina le royalties senza rinvio alla normativa interna; va interpretato alla luce del Commentario OCSE, che include i compensi per software/algoritmi tra le royalties

  • Convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Ceca, art. 12

    Analogamente alla Convenzione con la Turchia, l'art. 12 deve essere interpretato secondo il Commentario OCSE: i pagamenti per licenze software/algoritmi sono royalties

  • d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 165

    Norma nazionale che disciplina il credito d'imposta per imposte pagate all'estero; applicata per riconoscere al residente il credito corrispondente alle ritenute subite sulle royalties estere, in combinato disposto con le Convenzioni

  • Commentario all'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE

    Fonte interpretativa determinante: include il software e gli algoritmi nella categoria "informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico", giustificando la qualificazione dei relativi corrispettivi come royalties

  • Cass. Sez. Tributaria, sent. n. 10706/2019

    Giurisprudenza di conferma: orientamento che riconosce la qualificazione di determinati compensi per software/algoritmi come royalties e l'applicabilità del credito d'imposta per le ritenute subite

Massime di principio

  • Quando una disposizione convenzionale sulle royalties non rinvia alla normativa interna, la corretta interpretazione deve avvenire facendo riferimento al Commentario OCSE; non prevalgono automaticamente le etichette contrattuali o la qualificazione domestica.
  • Software e algoritmi possono essere ricondotti alla nozione di "informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico" e, se il corrispettivo remunera l'uso o la concessione in uso di tali informazioni, va qualificato come royalty.
  • Se il pagamento è qualificato come royalty dalla Convenzione, il residente ha diritto al credito d'imposta per le imposte estere (o ritenute alla fonte) nei limiti previsti dalla normativa nazionale (art. 165 TUIR) e dalla Convenzione applicabile.
  • Occorre valutare la sostanza economica del contratto: elementi che possono spostare la qualificazione verso reddito d'impresa includono la presenza di prestazioni di servizi effettivi, l'integrazione del bene immateriale nell'attività commerciale del percettore (ad es. incorporazione definitiva o vendita del software) o la presenza di una stabile organizzazione che realizzi i redditi.
  • Verificare sempre il testo specifico del trattato bilaterale e le eventuali definizioni di 'royalties' in esso contenute; alcuni trattati potrebbero avere formulazioni diverse o clausole che richiedono criteri aggiuntivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.