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Sentenza

Sentenza n. 1317/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- notificato il 07.01.2025, che ha respinto il ricorso gerarchico datato 28.03.2024, proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della Prefettura di Asti del -OMISSIS-; del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della Prefettura di Asti del -OMISSIS-; di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi; e per la declaratoria di illegittimità derivata del provvedimento di revoca del porto d’armi del 04.03.2024 adottato dal Questore della Provincia di Asti, del rigetto del ricorso gerarchico del 25.06.2024 della Prefettura di Asti e del provvedimento di ritiro cautelare delle armi e della relativa licenza, quali atti strettamente connessi ai predetti provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202500669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché, in via derivata, il divieto prefettizio, la revoca del porto d'armi e gli ulteriori atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, esercente da tempo attività venatoria e destinatario nel 2023 dell'ultimo rinnovo del porto d'armi, ha impugnato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dalla Prefettura di Asti e il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico. Ha inoltre contestato in via derivata la revoca del porto d'armi disposta dal Questore, il rigetto del relativo ricorso gerarchico e il ritiro cautelare delle armi e della licenza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 733/1931, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 97, comma 2, Cost., nonché eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità manifesta. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe fondato le proprie determinazioni su un episodio risalente a circa dieci anni prima, verificatosi quando era molto giovane, e su una mera denuncia penale. L'episodio concretamente valorizzato dall'amministrazione riguardava tuttavia un diverbio dell'agosto 2023, nel quale il ricorrente, insieme al padre, era stato deferito per lesioni personali in danno dello zio; il procedimento penale risultava pendente. Il ricorrente aveva invocato la legittima difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l'unica censura dedotta e, conseguentemente, infondate anche le contestazioni formulate in via derivata. Il giudice ha rilevato che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico era ampiamente motivato e aveva esaminato tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, l'amministrazione aveva valorizzato la pendenza del procedimento penale per il diverbio nel quale lo zio aveva riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni, consistenti in una frattura dell'orbita sinistra e in un trauma cranico, mentre il ricorrente e il padre erano rimasti illesi. Tali fatti erano ritenuti rilevanti indipendentemente dall'esito del giudizio penale, poiché l'effettiva verificazione del diverbio e delle lesioni risultava pacifica. Anche l'eventuale legittima difesa non escludeva la valutazione amministrativa, poiché, secondo il TAR, le lesioni riportate dalla controparte potevano comunque evidenziare il superamento dei limiti di proporzionalità, in un contesto nel quale il ricorrente era rimasto illeso. Il provvedimento aveva inoltre considerato il precedente coinvolgimento del ricorrente in un procedimento amministrativo per uso di sostanze stupefacenti, successivamente archiviato, non come unica ragione del divieto, ma quale elemento di supporto alla valutazione di una personalità non dotata di particolare equilibrio. Il TAR ha affermato che il porto d'armi per il privato cittadino costituisce un'eccezione ed è subordinato a un'ampia discrezionalità amministrativa, ragionevolmente esercitata nel caso concreto mediante la ponderazione del diverbio, delle lesioni, del precedente procedimento amministrativo e del contesto familiare. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 733/1931

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente e costituiscono la disciplina del divieto di detenzione e dell'affidabilità richiesta per il porto e la detenzione di armi; il TAR ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità amministrativa nel caso concreto.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico, che aveva esaminato le circostanze rilevanti del caso concreto.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    La disposizione è stata richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente; il TAR non ha ravvisato violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità.

Massime di principio

  • Il porto d'armi rilasciato a un privato cittadino costituisce un'eccezione rispetto alla generale disciplina di divieto e il suo rilascio presuppone un'ampia valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente.
  • Ai fini della valutazione amministrativa sull'affidabilità per il porto o la detenzione di armi, l'amministrazione può valorizzare fatti oggettivamente accertati e una pendenza penale anche prima della definizione del processo, senza anticipare l'accertamento della responsabilità penale, purché la determinazione sia adeguatamente motivata sulle circostanze concrete.
  • La verificazione di un diverbio con gravi lesioni riportate dall'altra persona può legittimamente essere considerata, ai fini dell'affidabilità nel porto d'armi, anche quando l'interessato invochi la legittima difesa, qualora l'amministrazione motivi sulla sproporzione tra la condotta e le conseguenze lesive.
  • Un precedente procedimento amministrativo per uso di sostanze stupefacenti, anche se archiviato, può essere utilizzato come elemento di supporto nella complessiva valutazione dell'affidabilità, purché non costituisca l'unica ragione del divieto e sia coordinato con ulteriori circostanze concrete.
  • La motivazione del provvedimento in materia di armi è adeguata quando esamina le circostanze rilevanti del caso concreto e rende comprensibile il giudizio di non affidabilità, senza necessità che ciascun elemento sia considerato isolatamente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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