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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08881/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 80.000,00, somma portata da 40 effetti cambiari da euro 2.000,00 ciascuno. Il debitore ha proposto opposizione, deducendo che i titoli erano stati rilasciati non per un debito personale, ma come garanzia nell’ambito di rapporti commerciali e di una nuova attività intrattenuta con soggetti e società terzi, con contestazioni sulla reale causale dei titoli, sulla data delle scritture private e sulla pertinenza della documentazione prodotta dal creditore. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 1988 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente le scritture private e le date dei titoli, così da escludere la natura personale del debito e ricondurre le cambiali a garanzia di obbligazioni diverse; 2) violazione dell’art. 2214 c.c., lamentando che la pretesa creditoria si fondava su effetti cambiari e documenti contabili che, a suo dire, sarebbero stati privi dei requisiti di regolarità e non coerenti con il rapporto obbligatorio dedotto; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c., assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere vagliata con maggiore approfondimento istruttorio e che il rigetto della sua opposizione sarebbe avvenuto nonostante contraddizioni documentali e fattuali. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non conteneva una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, né consentiva di comprendere con precisione le ragioni dell’opposizione e delle decisioni di merito, rendendo impossibile il controllo dei motivi senza ricostruire autonomamente il fascicolo e le sentenze precedenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo violato il requisito di contenuto-forma dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente non aveva esposto in modo sufficiente e comprensibile la vicenda sostanziale e processuale, né le ragioni delle decisioni di merito. Ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, lo ha condannato alle spese in favore delle controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la corretta lettura delle scritture private e dei titoli avrebbe dovuto escludere il debito azionato, ma la Corte non entra nel merito della norma perché arresta il ricorso per difetto di specificità/esposizione dei fatti.

  • art. 2214 c.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la regolarità della documentazione contabile posta a fondamento della pretesa; la Corte osserva che i documenti richiamati non sono stati adeguatamente collegati alla vicenda e non consentono il controllo del motivo.

  • art. 96 c.p.c.

    È dedotto dal ricorrente in relazione alla pretesa infondatezza della domanda e alla necessità di un maggiore approfondimento istruttorio; la Corte non valuta il merito della censura per inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina le doglianze nel merito perché il ricorso difetta prima ancora di una sufficiente esposizione dei fatti.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma decisiva: il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, delle pretese e difese delle parti e dello svolgimento del giudizio, senza imporre alla Corte di ricostruire la vicenda consultando altri atti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso, senza incidere sulla ratio decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti di causa deve essere autonoma, chiara e completa: non è sufficiente che la vicenda sia ricostruibile da sentenza impugnata, controricorso o altri atti del fascicolo.
  • Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è un requisito di contenuto-forma funzionale a consentire alla Corte di comprendere immediatamente il significato e la pertinenza delle censure rispetto alle rationes decidendi, senza dover accedere agli atti di merito.
  • Quando il ricorso non chiarisce le pretese originarie, le difese delle parti, lo svolgimento del giudizio e il contenuto delle decisioni di primo e secondo grado, i motivi di ricorso non sono scrutinabili e il ricorso è inammissibile.
  • Le doglianze che presuppongono una specifica ricostruzione documentale o fattuale sono inammissibili se il ricorrente non fornisce nel ricorso gli elementi minimi per collegare documenti, fatti e censure alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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