Cassazione Penale, Ordinanza n. 35279/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati giudicati responsabili in appello per i reati di invasione di terreni o edifici e danneggiamento aggravato, contestati in relazione agli artt. 633 e 639-bis c.p. I ricorrenti hanno proposto un unico atto di ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, riproponendo però censure già formulate in appello e già disattese dalla corte territoriale. Hanno inoltre contestato il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che ricorressero i presupposti per applicarla al fatto di invasione di edifici. Con il secondo motivo hanno dedotto una violazione di legge che, secondo la Corte, non era stata oggetto dei motivi di appello, quindi risultava nuova in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello, quindi inidoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che la corte di merito aveva adeguatamente spiegato il diniego dello stato di necessità, richiamando i presupposti applicativi della causa di giustificazione rispetto al reato di invasione di edifici. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una questione di violazione di legge non devoluta in appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
norma incriminatrice richiamata per il reato di invasione di terreni o edifici contestato ai ricorrenti
art. 639-bis c.p.
norma richiamata quale aggravante o disciplina collegata al fatto contestato
art. 54 c.p.
richiamata implicitamente dalla Corte in relazione alla scriminante dello stato di necessità, ritenuta non riconoscibile nel caso concreto
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica di legittimità deve assolvere una funzione specificamente argomentativa rispetto alla decisione impugnata; motivi meramente apparenti o ripetitivi non superano il vaglio di ammissibilità.
- Il diniego della scriminante dello stato di necessità è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato e motivato i relativi presupposti in modo congruo e non manifestamente illogico.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di violazione di legge che non siano state previamente devolute con i motivi di appello, salvo ipotesi specifiche non emergenti nel caso esaminato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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