Ordinanza n. 1365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 1063/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da una persona fisica nei confronti del Ministero e della Regione Emilia-Romagna. In appello è stata formulata domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né le censure rivolte alla sentenza impugnata; si limita a rilevare che le questioni dedotte meritano sollecito approfondimento nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare non mediante una valutazione definitiva della fondatezza dell’appello, ma ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo necessario un sollecito approfondimento delle questioni nella fase di merito. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sull’appello né specifica se la sentenza di primo grado sia sospesa in termini ulteriori rispetto agli effetti connessi alla fissazione ravvicinata del merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La misura cautelare è stata concessa ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione del merito, in presenza di questioni meritevoli di approfondimento.
Massime di principio
- In appello, quando le questioni dedotte meritano un sollecito approfondimento nella sede di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di merito senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.
- L’accoglimento cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione definitiva sull’appello, ma assicura la rapida trattazione del merito quando la controversia presenta profili che richiedono ulteriore approfondimento.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →