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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24529/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava una pretesa contributiva dell'ente previdenziale per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, riferita all'attività libero-professionale svolta da una professionista nell'anno 2011. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, individuando il dies a quo nel 20 agosto 2012 in base alla disciplina emergenziale che aveva prorogato al 20 agosto, senza maggiorazione, gli adempimenti fiscali in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2012; la richiesta dell'ente, inviata il 4 agosto 2017 e ricevuta il 12 settembre 2017, era quindi tardiva. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto un unico motivo, sostenendo che la sentenza avesse omesso di considerare la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla legislazione emergenziale per sisma. La professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla regolazione delle spese, contestando la compensazione operata in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'ente previdenziale perché la questione della sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale per sisma non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era stata introdotta per la prima volta in cassazione; inoltre la deduzione era riferita a un comune di residenza non compreso nell'elenco richiamato dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 8/2017. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della professionista, ritenendosi corretta la compensazione integrale delle spese disposta in appello alla luce della reciproca soccombenza e della novità e obiettiva controvertibilità delle questioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • L. n. 335/1995, art. 2, comma 26

    serve quale base normativa dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per l'attività libero-professionale oggetto della pretesa contributiva.

  • d.l. n. 16/2012, conv. in L. n. 44/2012

    ha previsto, in via permanente, l'adempimento entro il 20 agosto, senza maggiorazione, degli adempimenti fiscali in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2012; la Corte d'appello ha assunto tale termine come dies a quo della prescrizione.

  • d.l. n. 8/2017, art. 11, comma 2

    è richiamato per escludere che il comune di residenza della professionista fosse compreso nell'elenco dei comuni interessati dalla sospensione emergenziale invocata dall'ente.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, con onere a carico della parte ricorrente e della parte ricorrente incidentale.

  • Cass. n. 23917/2023

    viene richiamata quale precedente sul significato di "gravi ed eccezionali ragioni" ai fini della compensazione delle spese, ravvisabili nella novità o obiettiva incertezza delle questioni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non risultanti dalla sentenza impugnata, specialmente quando richiedano accertamenti di merito non compiuti dal giudice di appello.
  • La sospensione della prescrizione per normativa emergenziale può essere invocata solo se la fattispecie concreta rientra nell'ambito applicativo territoriale e temporale della disciplina richiamata; in mancanza, la censura è infondata.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima quando la decisione sia stata resa in presenza di reciproca soccombenza e di questioni nuove o oggettivamente controvertibili, cioè in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
  • Quando l'impugnazione principale e quella incidentale sono entrambe respinte, il giudice di legittimità può compensare le spese del giudizio di cassazione.
  • In caso di rigetto di ricorso principale e incidentale sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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