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Sentenza

Sentenza n. 4075/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento a) della comunicazione Agea 28.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 31.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02”.

Giustizia amministrativa202301223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo, in aumento, del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/2002, con intimazione di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione Agea del 28 ottobre 2022, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2506 del 5 aprile 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/2002 in misura maggiore rispetto a quella precedentemente determinata, con intimazione del pagamento entro sessanta giorni. L’impugnazione riguardava anche gli atti presupposti e connessi, inclusi quelli relativi al conteggio dei quantitativi di latte sottoposti a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. In corso di giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’art. 10-bis, comma 4, del d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, aveva privato di efficacia ex lege le comunicazioni di ricalcolo del prelievo, comprese quelle già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sopravvenienza normativa aveva determinato l’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, rendendo inutile una decisione sul merito dell’impugnazione. Il giudice ha ritenuto rilevante anche la formale dichiarazione della ricorrente resa in corso di causa. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la definizione in rito dipendeva da una sopravvenienza normativa e non da un successivo provvedimento dell’amministrazione, né da un esercizio di autotutela decisoria.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relativo anche alla campagna lattiera per cui è causa già notificate dall’Agea prima della entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 69/2023

    La disposizione sopravvenuta ha prodotto l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo del prelievo, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di efficacia il provvedimento impugnato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta inefficacia legislativa dell’atto impugnato non equivale a un annullamento amministrativo né implica esercizio di autotutela decisoria da parte dell’amministrazione.
  • In caso di improcedibilità determinata da una sopravvenienza normativa intervenuta durante il giudizio, le spese possono essere integralmente compensate quando l’incidenza sulla pretesa azionata non è riconducibile a successive scelte provvedimentali dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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