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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1936 dell’11 agosto 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Agrigento, Sezione lavoro, n. 227/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente per ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto al TAR l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 227/2024, assumendo che fosse passata in giudicato. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non comprovato il passaggio in giudicato, poiché non era stata depositata una dichiarazione di conformità all'originale della copia dell'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria. In appello è stato dedotto un unico motivo: falsa applicazione dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e violazione dell'art. 23-bis, comma 1, del CAD. L'appellante ha sostenuto di avere prodotto un duplicato informatico dell'attestazione di passaggio in giudicato, sottoscritto digitalmente dal cancelliere, avente il medesimo valore giuridico dell'originale senza necessità di attestazione di conformità.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto incontestato che nel giudizio di primo grado fosse stato depositato il duplicato informatico dell'attestazione di passaggio in giudicato, rilasciata e sottoscritta con firma digitale dal cancelliere, unitamente alla copia integrale della sentenza. Richiamando la distinzione tra copia informatica e duplicato informatico, il Collegio ha affermato che il duplicato informatico, se prodotto in conformità alle Linee guida, ha il medesimo valore giuridico del documento informatico originario ai sensi dell'art. 23-bis CAD e non richiede un'ulteriore attestazione di conformità. L'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. riguarda invece le copie informatiche di atti processuali, provvedimenti giudiziari o documenti analogici e non è applicabile ai duplicati informatici. Per l'effetto, il Collegio ha accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale e tempestiva esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inerzia è stato nominato un Commissario ad acta, con termine di 90 giorni dall'insediamento. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 1, d.lgs. 82/2005 (CAD)

    I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

    Il duplicato informatico conforme alle Linee guida ha lo stesso valore giuridico dell'originale informatico e non necessita di attestazione di conformità; tale disciplina va distinta da quella delle copie informatiche.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    La disposizione si applica alle copie informatiche di atti processuali di parte, provvedimenti del giudice o documenti formati su supporto analogico, ma non ai duplicati informatici.

Massime di principio

  • Il duplicato informatico, quando ottenuto mediante la medesima sequenza di valori binari del documento informatico originario e prodotto in conformità alle Linee guida, ha il medesimo valore giuridico dell'originale e non richiede un'autonoma attestazione di conformità.
  • La disciplina dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. per le copie informatiche non è applicabile ai duplicati informatici, che costituiscono una categoria distinta.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, l'attestazione di passaggio in giudicato prodotta come duplicato informatico valido è idonea a comprovare la definitività della decisione senza necessità di ulteriore attestazione di conformità.
  • Accertata l'esistenza di un giudicato da eseguire, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'integrale ottemperanza entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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