Cassazione Civile, Ordinanza n. 26632/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 con cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito di processo verbale di constatazione, ha recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA e ha disconosciuto alcuni costi ritenuti indebitamente dedotti per difetto di inerenza. L’accertamento è stato impostato con metodo analitico-induttivo, valorizzando presunte gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività di ristorazione, in particolare: l’andamento anomalo dei ricavi nei mesi finali dell’anno, ritenuto sintomatico di una possibile manipolazione, e il raffronto tra consumi di vino, acqua, tovaglioli di stoffa e dolci e i ricavi contabilizzati, dal quale sarebbero emersi numerosi pasti non fatturati. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia, deducendo tre gruppi di censure: 1) violazione di legge e omesso esame per avere il giudice ritenuto legittimo l’accertamento senza contraddittorio endoprocedimentale e senza considerare le contestazioni difensive sul metodo; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per asserita inammissibilità o genericità dell’appello dell’Ufficio e per errata applicazione delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, nonché per motivazione illogica/contraddittoria; 3) violazione delle norme sulla determinazione del reddito e omesso esame per non avere detratto, dal maggior reddito accertato, una quota forfettaria di costi correlati, al fine di tassare il reddito netto e non lordo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che tendevano, sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito. Ha affermato che l’accertamento non era fondato sugli studi di settore in senso stretto, ma su un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), fondato su gravi incongruenze e su elementi concreti relativi all’attività di ristorazione; ha ritenuto specifico l’appello dell’Ufficio; ha escluso la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni, osservando che la CTR aveva correttamente valorizzato gli indici di anomalia e il consumo di materie prime; ha infine negato che, in un accertamento analitico-induttivo di questo tipo, spettasse all’Ufficio riconoscere forfettariamente costi deducibili, essendo tale regola propria dell’accertamento induttivo puro, non di quello analitico-induttivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando emergano gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell’attività svolta.
art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel contesto dell’atto impositivo a base dell’accertamento.
art. 54, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base normativa dell’accertamento in materia IVA, in coordinamento con il metodo analitico-induttivo.
art. 62-bis, d.l. n. 331/1993
Richiamato nel ricorso, ma la Corte rileva che il decisum non si fondava su di esso.
art. 62-sexies, d.l. n. 331/1993
Gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili; la norma consente accertamento anche sulla base di gravi incongruenze, indipendentemente dagli studi di settore.
art. 6, L. n. 212/2000
Richiamato nel primo motivo a sostegno della doglianza sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 7, L. n. 212/2000
Richiamato nel primo motivo, nel contesto della doglianza sulla motivazione dell’avviso e sul contraddittorio.
art. 12, L. n. 212/2000
Richiamato nel primo motivo, nel contesto delle garanzie del contribuente.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’imposizione e sul contraddittorio, ma non accolto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame; la Corte ribadisce che richiede un fatto storico decisivo, non deduzioni difensive o elementi istruttori.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte conferma l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti o comunque di indici induttivi nel quadro dell’accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che l’Ufficio abbia violato l’onere probatorio, ritenendo assolto il proprio onere mediante le incongruenze riscontrate.
art. 53, d.lgs. n. 546/1992
L’appello è specifico quando, anche riproponendo le ragioni dell’atto impositivo, investe con chiarezza la decisione di primo grado nella sua interezza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto violato.
art. 109, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato nel terzo motivo in tema di deducibilità dei costi correlati.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
È il solo caso in cui, secondo la Corte, l’Amministrazione deve riconoscere una deduzione forfettaria percentuale dei costi di produzione; non si applica all’accertamento analitico-induttivo.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per distinguere una diversa ipotesi in cui, dopo Corte cost. n. 10/2023, può operare la deduzione percentuale dei costi; fattispecie non ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato nel contesto del deposito di memoria dell’Agenzia in camera di consiglio.
art. 13, comma
Il testo è troncato; la norma è richiamata solo parzialmente nel dispositivo sulle spese/ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, l’Amministrazione può fondare la rettifica su gravi incongruenze tra dati dichiarati e dati desumibili dalle concrete modalità di esercizio dell’attività, anche prescindendo dalle risultanze degli studi di settore.
- Gli studi di settore non rappresentano l’unico fondamento possibile dell’accertamento induttivo: sono uno strumento utilizzabile, ma non necessario, quando esistano elementi oggettivi di inattendibilità della contabilità o anomalie gestionali.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo; non sono deducibili, come fatto omesso, mere argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
- L’appello tributario soddisfa il requisito di specificità quando, nel suo complesso, chiarisce le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, anche mediante la riproposizione articolata delle difese già svolte.
- Nell’accertamento analitico-induttivo non spetta all’Ufficio riconoscere forfettariamente una quota di costi di produzione: l’onere di provare costi deducibili correlati ai maggiori ricavi grava sul contribuente.
- La deduzione forfettaria percentuale dei costi è propria dell’accertamento induttivo puro; essa non si estende automaticamente all’accertamento analitico-induttivo, salvo specifiche ipotesi diverse previste dalla giurisprudenza.
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