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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 2020, pubblicata all'albo pretorio on-line il 19 marzo 2020, avente ad oggetto: “approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale”; - nonché di tutti gli atti preordinati, collegati o conseguenti.

Giustizia amministrativa202100062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, deducendo l'illegittimità delle scelte pianificatorie sotto più profili. Il Comune e le società resistenti hanno eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso e, nel merito, la legittimità del piano. L'impugnazione era stata originariamente proposta con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposta in sede giurisdizionale. Le parti resistenti hanno sostenuto che la deliberazione consiliare, pubblicata all'albo pretorio on-line il 19 marzo 2020, fosse un atto generale a contenuto normativo ed effetti conformativi, soggetto al termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario. Il ricorso è stato notificato al Comune soltanto il 12 ottobre 2020, ossia 207 giorni dopo la pubblicazione. La ricorrente non ha contestato l'eccezione di tardività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare le censure di merito relative al Piano di classificazione acustica. Ha ritenuto che la pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio on-line il 19 marzo 2020 facesse decorrere il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario. Poiché la notifica è avvenuta il 12 ottobre 2020, dopo 207 giorni, l'impugnazione originaria è stata considerata tardiva ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971. Il giudice ha inoltre affermato che la successiva trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale non può sanare la tardività originaria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    termine perentorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario decorre dalla pubblicazione dell'atto generale impugnato e, se inutilmente decorso, determina l'irricevibilità dell'impugnazione.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La pubblicazione all'albo pretorio di un atto generale a contenuto normativo ed effetti conformativi fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione, quando la disciplina applicabile collega a tale pubblicazione la conoscibilità legale dell'atto.
  • La proposizione tardiva del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica determina l'irricevibilità dell'impugnazione e tale vizio non può essere sanato dalla successiva trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
  • Il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario dall'art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971 è perentorio; la notifica oltre tale termine preclude l'esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiInquinamento ed emissioniTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

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