Cassazione Penale, Sentenza n. 3147/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo di detenzione dal 28/01/2015 al 28/07/2019 (parte del quale in custodia cautelare). Il Tribunale aveva negato il beneficio sulla base di ripetute sanzioni disciplinari e della presunta "totale assenza di revisione critica" rispetto ai gravissimi reati contestati. Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. rispetto all'art. 54 L. 354/75), lamentando in particolare che: il Tribunale non aveva considerato che gran parte del periodo era trascorso in custodia cautelare (con limitate possibilità trattamentali); aveva fatto richiamo generico alla mancata partecipazione alle attività rieducative senza specificare quali infrazioni e in che modo avessero inciso; non aveva risposto alla censura secondo cui non è legittimo valutare negativamente un semestre soltanto perché include il giorno di commissione del reato (primo semestre contestato 28/1/2015-28/7/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Taranto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato carenze motivazionali: il Tribunale aveva valutato negativamente l'intero periodo senza analizzare concretamente le singole violazioni disciplinari né spiegare come esse avessero influito sui semestri contigui esenti da infrazioni; non aveva specificato quale parte della detenzione fosse stata in custodia cautelare; aveva richiamato in modo generico la relazione di sintesi; non aveva risposto alle doglianze specifiche del reclamante. La Corte ha richiamato i principi di diritto riguardanti la valutazione semestrale della liberazione anticipata e l'obbligo di motivazione più penetrante se il diniego si fonda su fatti riferibili a semestri contigui.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354
Stabilisce che la concessione della liberazione anticipata richiede la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e che la valutazione si ancori al singolo semestre di espiazione della pena.
art. 606, lett. b) codice di procedura penale
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge o a determinazioni contraddittorie o manifestamente incoerenti nella motivazione (richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del Tribunale rispetto all'art. 54).
art. 606, lett. e) codice di procedura penale
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme sostanziali (richiamato dal ricorrente in relazione all'applicazione dell'art. 54 L. 354/75).
art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Prevede che la partecipazione del condannato alle attività rieducative si desuma dall'impiego nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e dal mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunità esterna.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. sent. Corte Cost. n. 267/1990 e pronunce di Cassazione richiamate)
Affermano che la verifica dei requisiti per la liberazione anticipata va compiuta semestre per semestre; tuttavia il giudizio non è rigido: condotte gravi in semestri contigui possono influire negativamente ma ciò richiede motivazione più penetrante; la condotta antecedente al semestre valutato non può normalmente essere usata per pregiudicare quel semestre, salvo circostanze specifiche (es. reiterazione successiva o comportamento in semestri contigui e scontati in carcere).
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata deve essere effettuata con riferimento al singolo semestre di pena, ma il giudice può considerare comportamenti in semestri contigui se motiva adeguatamente l'influenza negativa.
- Se parte della detenzione è stata in custodia cautelare, il giudice deve considerare le limitate possibilità di partecipazione ai trattamenti e motivare specificamente eventuali negative valutazioni derivanti da quel periodo.
- Non è ammesso un richiamo generico a infrazioni o a una "assenza di revisione critica": il giudice deve indicare quali violazioni disciplinari si intendono rilevare, quando sono avvenute e in che modo hanno inciso sul percorso rieducativo.
- La condotta antecedente al semestre per il quale si chiede il beneficio non deve automaticamente precludere la liberazione anticipata, salvo che emerga inequivocabilmente una continuità negativa o reiterazione delinquenziale rilevante per i semestri valutati.
- Il diniego fondato su comportamenti in semestri contigui richiede una motivazione più approfondita: occorre spiegare il nesso causale tra le infrazioni e la mancata rieducazione nel semestre esaminato.
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