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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3147/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo di detenzione dal 28/01/2015 al 28/07/2019 (parte del quale in custodia cautelare). Il Tribunale aveva negato il beneficio sulla base di ripetute sanzioni disciplinari e della presunta "totale assenza di revisione critica" rispetto ai gravissimi reati contestati. Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. rispetto all'art. 54 L. 354/75), lamentando in particolare che: il Tribunale non aveva considerato che gran parte del periodo era trascorso in custodia cautelare (con limitate possibilità trattamentali); aveva fatto richiamo generico alla mancata partecipazione alle attività rieducative senza specificare quali infrazioni e in che modo avessero inciso; non aveva risposto alla censura secondo cui non è legittimo valutare negativamente un semestre soltanto perché include il giorno di commissione del reato (primo semestre contestato 28/1/2015-28/7/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Taranto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato carenze motivazionali: il Tribunale aveva valutato negativamente l'intero periodo senza analizzare concretamente le singole violazioni disciplinari né spiegare come esse avessero influito sui semestri contigui esenti da infrazioni; non aveva specificato quale parte della detenzione fosse stata in custodia cautelare; aveva richiamato in modo generico la relazione di sintesi; non aveva risposto alle doglianze specifiche del reclamante. La Corte ha richiamato i principi di diritto riguardanti la valutazione semestrale della liberazione anticipata e l'obbligo di motivazione più penetrante se il diniego si fonda su fatti riferibili a semestri contigui.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Stabilisce che la concessione della liberazione anticipata richiede la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e che la valutazione si ancori al singolo semestre di espiazione della pena.

  • art. 606, lett. b) codice di procedura penale

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge o a determinazioni contraddittorie o manifestamente incoerenti nella motivazione (richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del Tribunale rispetto all'art. 54).

  • art. 606, lett. e) codice di procedura penale

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme sostanziali (richiamato dal ricorrente in relazione all'applicazione dell'art. 54 L. 354/75).

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Prevede che la partecipazione del condannato alle attività rieducative si desuma dall'impiego nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e dal mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunità esterna.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. sent. Corte Cost. n. 267/1990 e pronunce di Cassazione richiamate)

    Affermano che la verifica dei requisiti per la liberazione anticipata va compiuta semestre per semestre; tuttavia il giudizio non è rigido: condotte gravi in semestri contigui possono influire negativamente ma ciò richiede motivazione più penetrante; la condotta antecedente al semestre valutato non può normalmente essere usata per pregiudicare quel semestre, salvo circostanze specifiche (es. reiterazione successiva o comportamento in semestri contigui e scontati in carcere).

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata deve essere effettuata con riferimento al singolo semestre di pena, ma il giudice può considerare comportamenti in semestri contigui se motiva adeguatamente l'influenza negativa.
  • Se parte della detenzione è stata in custodia cautelare, il giudice deve considerare le limitate possibilità di partecipazione ai trattamenti e motivare specificamente eventuali negative valutazioni derivanti da quel periodo.
  • Non è ammesso un richiamo generico a infrazioni o a una "assenza di revisione critica": il giudice deve indicare quali violazioni disciplinari si intendono rilevare, quando sono avvenute e in che modo hanno inciso sul percorso rieducativo.
  • La condotta antecedente al semestre per il quale si chiede il beneficio non deve automaticamente precludere la liberazione anticipata, salvo che emerga inequivocabilmente una continuità negativa o reiterazione delinquenziale rilevante per i semestri valutati.
  • Il diniego fondato su comportamenti in semestri contigui richiede una motivazione più approfondita: occorre spiegare il nesso causale tra le infrazioni e la mancata rieducazione nel semestre esaminato.

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