Regolamento (UE) 2026/451
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/451 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana nell’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle zone del Botswana da cui è consentito l’ingresso di carni fresche di determinati ungulati, in risposta a nuovi focolai di afta epizootica. La Commissione esclude la zona veterinaria di sorveglianza 3c (BW-7), ritenendo che l’ingresso di partite da tale area comporti un rischio di introduzione della malattia nell’Unione. La modifica opera con urgenza e si innesta sul sistema di autorizzazione previsto dalla normativa UE in materia di sanità animale.
Modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 limitando l’ingresso nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati dal Botswana, in particolare escludendo la zona BW-7 (zona veterinaria di sorveglianza 3c) a seguito di focolai di afta epizootica.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dal Botswana, ai sensi del sistema di elencazione dei paesi terzi, territori o zone previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Riguarda in particolare le zone del Botswana elencate nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; dopo la modifica, la zona BW-7 (zona veterinaria di sorveglianza 3c) non è più autorizzata per tali partite. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco UE delle zone del Botswana autorizzate per l’ingresso di carni fresche di ungulati
Il regolamento interviene sul sistema europeo di autorizzazione all’ingresso di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. In particolare, aggiorna l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’evoluzione epidemiologica dell’afta epizootica in Botswana.
Contesto normativo
La Commissione ricorda che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se il paese terzo, territorio, zona o compartimento è elencato conformemente all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie che le partite devono rispettare per l’ingresso nell’Unione.
Ragioni della modifica
Il Botswana ha notificato alla Commissione, il 28 gennaio 2026, un sospetto focolaio di afta epizootica in uno stabilimento di bovini nella regione del distretto nord-orientale; la conferma è intervenuta il 29 gennaio 2026. Successivamente, il 13 febbraio 2026, sono stati comunicati ulteriori focolai in cinque stabilimenti di bovini nella stessa area. Quattro di questi si trovano nella zona veterinaria di sorveglianza 3c, in prossimità del focolaio iniziale, circostanza che ha indotto la Commissione a ritenere necessario sopprimere l’autorizzazione all’ingresso per tale zona.
Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’allegato del nuovo regolamento sostituisce la voce relativa al Botswana nella parte 1 dell’allegato XIII e aggiorna la descrizione delle zone nella parte 2.
Per effetto della nuova formulazione:
- la zona BW-1 continua a comprendere le zone veterinarie di sorveglianza 4b, 5, 8 e 9;
- la zona BW-2 comprende le zone 10, 11 e 13;
- la zona BW-3 comprende la zona 12;
- la zona BW-4 comprende la zona 4a, con esclusione della zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica;
- la zona BW-5 comprende la zona 6a;
- la zona BW-6 comprende la zona 6b;
- la zona BW-7 comprende la zona 3c.
La voce BW-7 è la novità sostanziale della modifica e corrisponde alla zona dalla quale non è più autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati.
Ambito materiale della restrizione
La misura riguarda partite di carni fresche di determinati ungulati, in particolare bovini, ovini e caprini, ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e ungulati selvatici. Nell’allegato sono richiamate anche indicazioni specifiche su frollatura e disossamento e sull’esclusione delle frattaglie, secondo la struttura della tabella modificata.
Urgenza e decorrenza
Nei considerando la Commissione sottolinea che, vista l’attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l’afta epizootica, le modifiche devono produrre effetti con urgenza. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti doganali e sanitari, il regolamento comporta la necessità di verificare con attenzione la zona di origine delle partite di carni fresche di ungulati provenienti dal Botswana. Le partite provenienti dalla zona BW-7 non possono più accedere al mercato UE, mentre restano ammesse, secondo le condizioni dell’elenco, quelle provenienti dalle altre zone espressamente autorizzate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La parte 1 viene riscritta per la voce Botswana, con l’introduzione della zona BW-7 e la conseguente rimodulazione delle zone autorizzate per l’ingresso di carni fresche di bovini, ovini e caprini, ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e ungulati selvatici.
Esclusione della zona BW-7 per l’ingresso nell’Unione
In ragione dei focolai di afta epizootica segnalati nel distretto nord-orientale del Botswana, l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 3c non è più autorizzato. La nuova voce BW-7 è associata a tale zona e riporta una data di riferimento del 29.1.2026 per i bovini; la misura risponde al rischio di diffusione della malattia.
Aggiornamento della descrizione delle zone del Botswana
La parte 2 dell’allegato XIII sostituisce la descrizione delle zone in Botswana. Sono elencate le zone BW-1, BW-2, BW-3, BW-4, BW-5, BW-6 e BW-7 con le rispettive zone veterinarie di sorveglianza: BW-1 (4b, 5, 8 e 9), BW-2 (10, 11 e 13), BW-3 (12), BW-4 (4a, con esclusione della zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica), BW-5 (6a), BW-6 (6b), BW-7 (3c).
Motivazione sanitaria e urgenza
Nei considerando si precisa che il Botswana ha notificato il 28.1.2026 un sospetto focolaio di afta epizootica in uno stabilimento di bovini, confermato il 29.1.2026, e ulteriori focolai il 13.2.2026 in cinque stabilimenti. Poiché alcuni di questi focolai sono prossimi alla zona 3c, la Commissione ritiene necessario aggiornare con urgenza l’elenco per proteggere la sanità animale nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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