Sentenza del 08/06/2018 n. 14958 - Corte di Cassazione
Accertamento delle imposte - Avviso di accertamento - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - - SOGGETTI PASSIVI - Giudicato formatosi nei confronti di un coerede - Inopponibilità da parte di un altro coerede - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR di Firenze che aveva ritenuto legittima la cartella emessa nei suoi confronti per l'intero importo dell'imposta di successione, nonostante un altro coerede, N.R., avesse ottenuto una sentenza definitiva dichiarativa dell'estinzione della pretesa impositiva per definizione agevolata. La ricorrente ha inoltre dedotto che le somme versate dai coeredi nell'ambito della procedura agevolata non erano state restituite né scomputate, determinando una duplicazione dell'imposta e una violazione dell'obbligo di chiarezza della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto illegittima la cartella perché riproduceva l'importo originario senza considerare il pagamento effettuato dal coerede e le successive vicende della pretesa tributaria. Il pagamento eseguito da un coerede doveva essere imputato e scomputato dal debito complessivo, per evitare una duplicazione d'imposta. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200, oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36
Richiamato con riferimento alla responsabilità tributaria degli eredi nell'imposta di successione.
Legge n. 289 del 2002, artt. 11 e 15
Disciplinano le procedure di definizione agevolata e di condono cui i coeredi avevano tentato di aderire; la definizione perfezionata da un coerede ha comportato l'estinzione della relativa pretesa e l'obbligo di considerare il pagamento nel calcolo del debito residuo.
Codice civile, art. 1292
Richiamato in relazione alla solidarietà tra coeredi, i quali possono essere chiamati a rispondere della medesima obbligazione, pur mantenendo rapporti tributari autonomi.
Codice civile, art. 306
Richiamato per il principio secondo cui il giudicato riflesso può essere invocato dal coerede nei cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto; non consente però di riaprire rapporti tributari già definitivamente regolati.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La cartella di pagamento deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione finanziaria.
La cartella deve rappresentare in modo chiaro e aggiornato il debito effettivamente dovuto, considerando pagamenti, condoni, definizioni agevolate e altre vicende successive all'avviso originario.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Richiamato in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Costituzione, artt. 53 e 97
L'art. 53 sostiene il principio di capacità contributiva e vieta che venga richiesto più di quanto effettivamente dovuto; l'art. 97 è richiamato per i principi di correttezza e buon andamento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nella solidarietà tributaria tra coeredi, i rapporti fiscali possono restare autonomi: il giudicato favorevole ottenuto da un coerede non si trasferisce automaticamente a chi abbia già un giudicato diretto sfavorevole.
- Tuttavia, i pagamenti o le definizioni agevolate effettuati da un coerede devono essere considerati nel calcolo del debito complessivo, perché l'amministrazione non può riscuotere nuovamente la stessa imposta.
- Una cartella di pagamento è illegittima se riporta l'importo originario senza scomputare versamenti, condoni, annullamenti o altre vicende successive all'avviso di accertamento.
- Il contribuente deve contestare specificamente la cartella e documentare i pagamenti o le definizioni intervenute, chiedendo la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto.
- La solidarietà consente all'amministrazione di rivolgersi ai coobbligati nei limiti previsti dalla legge, ma non legittima una duplicazione della pretesa tributaria né il conseguimento di somme superiori al debito complessivo.
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