Cassazione Civile, Ordinanza n. 03383/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2009 emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, fondato su accertamento sintetico di maggior capacità contributiva. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo che alcune disponibilità finanziarie (saldi di conti correnti, smobilizzazione di obbligazioni e somme riferite a compravendite di fabbricati) fossero idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali contestati. L'Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere sufficiente la mera disponibilità delle somme senza richiedere la prova dello specifico impiego delle stesse per le spese contestate e senza verificare, in concreto, la riferibilità delle risorse alle spese oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo di ricorso perché la CTR non si è conformata ai principi consolidati in tema di accertamento sintetico: il contribuente, per vincere la presunzione di maggiore capacità contributiva, deve provare non solo l'esistenza, l'entità e la durata di redditi ulteriori o di risorse non reddituali, ma anche fornire elementi documentali sintomatici del fatto che tali somme siano state o potessero essere utilizzate per sostenere proprio le spese contestate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento sintetico, la prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare non solo la disponibilità di redditi o risorse ulteriori, ma anche elementi documentali sintomatici della loro destinazione alle spese contestate; il richiamo alla entità e alla durata del possesso va letto in questa prospettiva.
art. 2697 c.c.
La decisione di merito è stata censurata perché ha invertito o comunque male applicato il riparto dell'onere della prova, escludendo indebitamente la necessità di dimostrare il concreto collegamento tra le somme disponibili e le spese contestate.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che intenda superare la presunzione di maggior reddito deve dimostrare la disponibilità di ulteriori risorse, la loro entità e la durata del possesso, nonché fornire elementi documentali dai quali risulti che tali risorse siano state o potessero essere utilizzate per le spese contestate.
- Non è sufficiente allegare genericamente la titolarità di somme o di attività finanziarie: occorre una prova contraria idonea a collegare quelle risorse alle specifiche spese oggetto di accertamento.
- Quando il giudice di merito ritiene sufficiente la mera esistenza delle disponibilità economiche senza verificare il loro effettivo o plausibile impiego per gli esborsi contestati, viola i criteri di riparto dell'onere probatorio e i principi sull'accertamento sintetico.
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