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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9525/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per celebrazione del dibattimento in assenza dell'imputato legittimamente impedito) e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello e quella di primo grado. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona per la celebrazione del giudizio. Le ulteriori doglianze sono state assorbite.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità delle sentenze di primo e secondo grado perché il dibattimento sarebbe stato celebrato in assenza dell'imputato, legittimamente impedito in quanto sottoposto a regime di detenzione domiciliare. Si contestava inoltre la irregolarità della notifica del verbale di udienza (effettuata al difensore e non all'imputato detenuto), la mancata traduzione dell'imputato nonostante l'autorità fosse stata informata della detenzione domiciliare, e violazioni di norme processuali relative all'assunzione della deposizione della persona offesa e alla motivazione della decisione.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.; art. 582 cod. pen.; art. 585 cod. pen.

    Norme sostanziali che individuano i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; non influenti sulla decisione di nullità processuale che ha determinato l'annullamento delle sentenze.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione al giudice della condizione di detenzione domiciliare integra un impedimento legittimo a comparire ai sensi dell'art. 178, con conseguente obbligo del giudice di rinviare l'udienza e disporre la traduzione dell'imputato salvo rinuncia valida.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle nullità e delle forme di celebrazione del dibattimento; la Corte ha valorizzato la necessità di rispetto delle garanzie previste per la presenza dell'imputato.

  • art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Menzionato tra le doglianze (riguardante la deposizione della persona offesa), ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla nullità per assenza dell'imputato.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la notifica limitata al difensore domiciliatario non sia sufficiente quando l'imputato è detenuto: la notifica al detenuto o la traduzione devono essere disposte in conformità alle norme sulla notifica ai detenuti.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nullità avvalendosi dei poteri previsti da questa disposizione quando ha esaminato la regolarità della celebrazione del dibattimento; l'omessa valutazione ha inciso sulla validità del suo giudizio.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 7635 del 30/9/2021 (dep. 3/3/2022), Costantini

    "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione"

    La Corte ha fatto proprio il principio delle Sezioni Unite: la condizione di detenzione domiciliare comunicata al giudice costituisce impedimento legittimo e impone il rinvio e la traduzione dell'imputato; la mancata osservanza di tale principio determina l'annullabilità del processo.

Massime di principio

  • Se il giudice è informato che l'imputato è sottoposto a detenzione domiciliare, tale situazione configura un impedimento legittimo: il giudice deve rinviare l'udienza e disporre la traduzione/trasporto dell'imputato salvo sua valida e documentata rinuncia a comparire.
  • La semplice "autorizzazione" a partecipare o la notifica del verbale al difensore domiciliatario non sostituiscono la notifica all'imputato detenuto né la traduzione: l'assenza dell'imputato senza rinuncia valida può determinare la nullità del giudizio.
  • La celebrazione del dibattimento in violazione delle garanzie di presenza dell'imputato comporta nullità delle decisioni di merito (sia di primo che di secondo grado) e l'obbligo di celebrare nuovamente il giudizio.
  • La Corte d'appello, quando chiamata a verificare la regolarità del dibattimento, deve applicare i poteri e i criteri previsti (anche ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis) per valutare eventuali nullità e non limitarsi a valutazioni formali sulla notifica.
  • Questioni processuali successive (es. presunte irregolarità nella assunzione di prove) possono essere assorbite se prevale una nullità formale rilevante che impone l'annullamento e la rifusione del dibattimento.

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