Sentenza n. 10369/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma che aveva rigettato la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata da un datore di lavoro in suo favore. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha comunicato l’avvenuto rilascio del modello 209, che le consentiva di presentare la documentazione completa alla Questura competente ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’intervenuto rilascio del modello 209 e la conseguente possibilità di proseguire il procedimento per il rilascio del titolo di soggiorno avessero fatto venire meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in considerazione dello sviluppo del procedimento e della carenza documentale riscontrata anche in sede cautelare. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata alla rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un comportamento o un atto che soddisfa sostanzialmente la pretesa del ricorrente e rende non più attuale l’interesse alla decisione sull’atto impugnato, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può compensarle sulla base delle concrete vicende procedimentali e processuali, disponendo separatamente la rifusione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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