Sentenza del 14/06/2016 n. 1633 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Compravendita di immobili - sottofatturazione - elementi presuntivi - valori OMI - prezzi al metro quadrato - importo concesso a mutuo - presunzioni semplici - mancata dimostrazione maggiori importi versati - onere probatorio non assolto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento di maggiori ricavi derivanti dalla presunta sottofatturazione di una compravendita immobiliare. L'Ufficio aveva valorizzato elementi quali lo scostamento del prezzo dichiarato dai valori OMI, l'importo del mutuo concesso per l'acquisto e i prezzi medi al metro quadrato, ritenendoli indicativi di un prezzo effettivo superiore a quello dichiarato. Tali elementi, tuttavia, costituiscono soltanto presunzioni semplici e non dimostrano autonomamente l'effettivo pagamento di somme ulteriori.
La decisione
La pretesa fiscale non può fondarsi esclusivamente sui valori OMI, sull'importo del mutuo o sui prezzi al metro quadrato. L'onere probatorio dell'Ufficio è assolto solo quando venga fornita una prova concreta del maggiore esborso sostenuto dall'acquirente, idonea a dimostrare che il prezzo realmente praticato era superiore a quello dichiarato. In mancanza della prova di maggiori somme versate, l'accertamento per maggiori ricavi non risulta adeguatamente dimostrato.
Massime di principio
- I valori OMI, i prezzi medi al metro quadrato e l'importo del mutuo possono costituire indizi, ma non provano da soli l'esistenza di una sottofatturazione.
- Per contestare il prezzo dichiarato, l'Amministrazione deve collegare gli elementi presuntivi a una prova concreta di somme ulteriori effettivamente pagate o ricevute.
- La mera incongruenza tra prezzo dichiarato e valori di mercato non è sufficiente, se non è accompagnata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di tracciabilità o di prova documentale relativa a un pagamento occulto e fornendo spiegazioni plausibili sulla differenza di valore.
- L'onere della prova del maggior ricavo derivante dalla presunta vendita sottocosto grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente non è tenuto a dimostrare un fatto negativo, salvo che l'Ufficio abbia prima fornito elementi concreti e specifici.
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