Sentenza n. 1256/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno soggiornanti lungo periodo emesso dal Questore di Modena in data 18/4/20 e notificato alla ricorrente in data 5/3/22;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il rilascio del nuovo permesso di soggiorno con scadenza nel 2029 avesse pienamente soddisfatto la pretesa della ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento di revoca. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle sufficienti ragioni individuate dal Collegio.
Atto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena recante la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso il 18 aprile 2020 e notificato il 5 marzo 2022. Nel corso del giudizio ha comunicato di avere ottenuto un nuovo permesso di soggiorno con scadenza nel 2029, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della propria pretesa. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità dedotti né una costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione, nel corso del giudizio, della pretesa fatta valere dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente risulti pienamente soddisfatta, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Il rilascio, durante il giudizio, di un nuovo titolo di soggiorno idoneo a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale azionato contro la revoca del precedente titolo giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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