Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12637/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito contestando, in diverso modo, la sussistenza e la prova del concorso nei reati di usura e di partecipazione ad associazione per delinquere, la carenza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle intercettazioni e agli accertamenti bancari, il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, la qualificazione giuridica di talune condotte (favoreggiamento reale vs usura), la mancata escussione in dibattimento di un testimone persona offesa e la declaratoria di prescrizione per alcuni capi.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso di Pegno Ciro parzialmente fondato esclusivamente in relazione al capo 5) (emissione di assegno e presunta corresponsione di somme per operazione usuraria): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, atteso che la sentenza di merito non si è confrontata con specifici esiti delle indagini bancarie indicati dall'appellante. Per il resto, il ricorso di Pegno è dichiarato inammissibile. Il ricorso di Cozzolino Ciro è stato dichiarato inammissibile in toto; la Corte ha ritenuto le censure generiche o manifestamente infondate e ha confermato la valutazione di responsabilità della Corte territoriale. Conseguentemente, Cozzolino è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo al corretto apprezzamento degli indizi e alle modalità di valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che, nel complesso probatorio, la motivazione fosse adeguata per gran parte dei capi, salvo omissioni specifiche (capo 5) che richiedono approfondimento documentale.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sul reato di usura; è stata la fattispecie centrale delle imputazioni, con richiamo alle aggravanti di cui al comma 5 (n. 3 e n. 4) e alla necessità di dimostrare la consapevolezza dello stato di bisogno delle vittime quando contestata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio e alla eventuale quantificazione delle circostanze attenuanti/recidiva nel calcolo della pena; la Corte ha esaminato le doglianze sulla negazione delle attenuanti generiche.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; citata in relazione alle censure sulla commisurazione della pena e al diniego di attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in tema di determinazione della pena e particolarizzazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto assorbite alcune doglianze per effetto della pronuncia sulla responsabilità.

  • art. 43 cod. pen.

    Citato rispetto alla responsabilità penale (concorso e modalità di partecipazione); la Corte ha valutato l'inserimento stabile del Cozzolino nell'organizzazione come indice di compartecipazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provato per molti capi il concorso del Cozzolino nelle condotte usurarie, anche per attività materiale (prelievi, consegne).

  • art. 379 cod. pen.

    Sollevata la questione di diversa qualificazione verso il favoreggiamento reale; la Corte ha escluso l'applicabilità perche' il concorso nel reato principale era già dimostrato, escludendo la sussistenza del favoreggiamento come fatto autonomo.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di valutare l'istruttoria testimoniale; la Corte ha ritenuto non necessaria l'escussione in dibattimento del testimone indicato quando non dimostrata la sua assoluta indispensabilità.

  • art. 111 Cost.

    Citata a garanzia del processo equo e della necessità di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte ha valutato la conformità della motivazione alle garanzie costituzionali.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)

    Richiamato in relazione al diritto dell'imputato alla partecipazione e all'esame dei testimoni; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistesse una violazione visto l'assenza di prova della necessità dell'escussione omitted.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente inammissibile (Cozzolino), valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione delle prove (intercettazioni, movimenti bancari, dichiarazioni delle persone offese) va effettuata nel loro complesso e coerentemente: censure generiche che non confrontano l'intero quadro probatorio sono destinate a esito negativo.
  • Se l'appellante indica elementi documentali specifici (es. esiti di indagini bancarie) non considerati dalla sentenza, il giudice di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame limitato: occorre che la critica sia puntuale e provvista di riferimenti concreti.
  • La prova del 'conoscere' la natura usuraria delle operazioni richiede indizi logico-concreti che colleghino il comportamento materiale (prelievi, emissione assegni) alla destinazione delle somme; l'assenza di tale collegamento può determinare l'annullamento parziale.
  • Censure relative alla qualificazione giuridica dei fatti (es. favoreggiamento vs partecipazione) devono essere motivate con sufficienti argomenti: la sussistenza del concorso nel reato principale può escludere automaticamente l'applicazione di fattispecie alternative.
  • Richieste di escussione di testimoni in appello o in Cassazione richiedono la dimostrazione dell'indispensabilità dell'atto processuale; la sola indicazione generica non è sufficiente.
  • Sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena, il controllo di legittimità è limitato se le doglianze dipendono dalla rinnovata valutazione della responsabilità: talune argomentazioni sono assorbite se cambia l'esito sulla colpevolezza.
  • La determinazione del termine di prescrizione tiene conto delle aggravanti contestate: la presenza di aggravanti può estendere il termine massimo, rendendo infondata la doglianza sulla prescrizione quando il periodo non è decorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.