Cassazione Penale, Sentenza n. 12637/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito contestando, in diverso modo, la sussistenza e la prova del concorso nei reati di usura e di partecipazione ad associazione per delinquere, la carenza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle intercettazioni e agli accertamenti bancari, il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, la qualificazione giuridica di talune condotte (favoreggiamento reale vs usura), la mancata escussione in dibattimento di un testimone persona offesa e la declaratoria di prescrizione per alcuni capi.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso di Pegno Ciro parzialmente fondato esclusivamente in relazione al capo 5) (emissione di assegno e presunta corresponsione di somme per operazione usuraria): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, atteso che la sentenza di merito non si è confrontata con specifici esiti delle indagini bancarie indicati dall'appellante. Per il resto, il ricorso di Pegno è dichiarato inammissibile. Il ricorso di Cozzolino Ciro è stato dichiarato inammissibile in toto; la Corte ha ritenuto le censure generiche o manifestamente infondate e ha confermato la valutazione di responsabilità della Corte territoriale. Conseguentemente, Cozzolino è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo al corretto apprezzamento degli indizi e alle modalità di valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che, nel complesso probatorio, la motivazione fosse adeguata per gran parte dei capi, salvo omissioni specifiche (capo 5) che richiedono approfondimento documentale.
art. 644 cod. pen.
Norma sul reato di usura; è stata la fattispecie centrale delle imputazioni, con richiamo alle aggravanti di cui al comma 5 (n. 3 e n. 4) e alla necessità di dimostrare la consapevolezza dello stato di bisogno delle vittime quando contestata.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio e alla eventuale quantificazione delle circostanze attenuanti/recidiva nel calcolo della pena; la Corte ha esaminato le doglianze sulla negazione delle attenuanti generiche.
art. 132 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; citata in relazione alle censure sulla commisurazione della pena e al diniego di attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen.
Richiamata in tema di determinazione della pena e particolarizzazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto assorbite alcune doglianze per effetto della pronuncia sulla responsabilità.
art. 43 cod. pen.
Citato rispetto alla responsabilità penale (concorso e modalità di partecipazione); la Corte ha valutato l'inserimento stabile del Cozzolino nell'organizzazione come indice di compartecipazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provato per molti capi il concorso del Cozzolino nelle condotte usurarie, anche per attività materiale (prelievi, consegne).
art. 379 cod. pen.
Sollevata la questione di diversa qualificazione verso il favoreggiamento reale; la Corte ha escluso l'applicabilità perche' il concorso nel reato principale era già dimostrato, escludendo la sussistenza del favoreggiamento come fatto autonomo.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di valutare l'istruttoria testimoniale; la Corte ha ritenuto non necessaria l'escussione in dibattimento del testimone indicato quando non dimostrata la sua assoluta indispensabilità.
art. 111 Cost.
Citata a garanzia del processo equo e della necessità di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte ha valutato la conformità della motivazione alle garanzie costituzionali.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)
Richiamato in relazione al diritto dell'imputato alla partecipazione e all'esame dei testimoni; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistesse una violazione visto l'assenza di prova della necessità dell'escussione omitted.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente inammissibile (Cozzolino), valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione delle prove (intercettazioni, movimenti bancari, dichiarazioni delle persone offese) va effettuata nel loro complesso e coerentemente: censure generiche che non confrontano l'intero quadro probatorio sono destinate a esito negativo.
- Se l'appellante indica elementi documentali specifici (es. esiti di indagini bancarie) non considerati dalla sentenza, il giudice di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame limitato: occorre che la critica sia puntuale e provvista di riferimenti concreti.
- La prova del 'conoscere' la natura usuraria delle operazioni richiede indizi logico-concreti che colleghino il comportamento materiale (prelievi, emissione assegni) alla destinazione delle somme; l'assenza di tale collegamento può determinare l'annullamento parziale.
- Censure relative alla qualificazione giuridica dei fatti (es. favoreggiamento vs partecipazione) devono essere motivate con sufficienti argomenti: la sussistenza del concorso nel reato principale può escludere automaticamente l'applicazione di fattispecie alternative.
- Richieste di escussione di testimoni in appello o in Cassazione richiedono la dimostrazione dell'indispensabilità dell'atto processuale; la sola indicazione generica non è sufficiente.
- Sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena, il controllo di legittimità è limitato se le doglianze dipendono dalla rinnovata valutazione della responsabilità: talune argomentazioni sono assorbite se cambia l'esito sulla colpevolezza.
- La determinazione del termine di prescrizione tiene conto delle aggravanti contestate: la presenza di aggravanti può estendere il termine massimo, rendendo infondata la doglianza sulla prescrizione quando il periodo non è decorso.
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