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Sentenza

Sentenza n. 1267/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 6329/2022, pubblicata in data 18/10/2024, e notificata il 22/10/2024.

Giustizia amministrativa202502409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 ottobre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione, condannando il Ministero all’erogazione del beneficio. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza contestazioni sostanziali specifiche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato del titolo azionato, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo anche alla corresponsione delle somme dovute. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, determinato in 500 euro, e ogni relativo onere sono stati posti a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza del passaggio in giudicato del titolo e dell’inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    La certificazione di cancelleria è stata utilizzata per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, una volta decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, imponendo l’integrale e puntuale esecuzione del dispositivo del titolo giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inerzia dell’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Le spese e gli oneri dell’attività commissariale conseguente all’inottemperanza devono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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