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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19356/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto del 29 aprile 2009 relativo a opere di carpenteria metallica, collegato a un appalto pubblico affidato a un'ATI di cui la ricorrente era mandataria. La società ricorrente aveva chiesto la risoluzione del subappalto per inadempimento della subappaltatrice e il risarcimento dei danni; in primo grado le domande erano state accolte, mentre la Corte d'appello ha riformato integralmente la decisione. In appello è stato ritenuto che, essendo accertato il collegamento negoziale tra appalto e subappalto, non fosse stato provato che il ritardo contestato dalla stazione appaltante alla mandataria derivasse integralmente o in modo significativo dalle lavorazioni affidate alla subappaltatrice; di conseguenza è stata negata anche la domanda di penale per ritardo. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1382, 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 5 del contratto di subappalto, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente subordinato il riconoscimento della penale alla prova, da parte sua, che il ritardo imputatole dal committente dipendesse dal subappalto, mentre, in presenza di clausola penale, il creditore avrebbe dovuto solo provare il ritardo e sarebbe stata la controparte a dover dimostrare che esso non le fosse imputabile. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato il verbale di inizio lavori, dal quale risultava l'avvio delle lavorazioni in data 1 dicembre 2009, e avrebbe mal valutato la nota del Comune. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la clausola penale esonera dalla prova del danno ma non dall'allegazione e dimostrazione dell'inadempimento causativo del ritardo; ha inoltre rilevato che le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché il verbale richiamato dalla ricorrente non era decisivo in senso contrario alla ricostruzione della Corte di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva negato sia la risoluzione del subappalto sia il riconoscimento della penale da ritardo, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza di prova che il ritardo nell'esecuzione dell'opera fosse imputabile alle lavorazioni di carpenteria metallica affidate in subappalto. Ha altresì affermato che, pur potendo coesistere la domanda di penale e quella di danni da inadempimento definitivo, la pattuizione della penale non esonera dal dimostrare l'inadempimento o il ritardo causalmente rilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale da ritardo esonera il creditore dalla prova dell'esistenza e dell'entità del danno, ma non dalla dimostrazione dell'inadempimento o del ritardo causalmente riconducibile alla controparte.

  • art. 1218 c.c.

    La censura sul relativo violato presuppone l'erronea individuazione del significato della norma o dell'onere probatorio; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse un'erronea sussunzione, trattandosi invece di contestazione della ricostruzione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Il vizio è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso gravava secondo le regole sostanziali; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non ricorre quando la critica investe la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è assorbito perché il fatto indicato non è decisivo in senso contrario alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del contratto di subappalto; la Corte ha ritenuto che le contestazioni mirassero alla rivalutazione del merito, non a un errore ermeneutico sindacabile in cassazione.

  • art. 5 del contratto di subappalto

    La clausola sul termine di ultimazione va letta nel contesto del cronoprogramma generale dei lavori appaltati, non in modo atomistico e svincolato dall'appalto principale.

Massime di principio

  • La clausola penale per ritardo esonera il creditore dalla prova del danno, ma non dall'onere di dimostrare l'inadempimento o il ritardo imputabile che ne costituisce il presupposto causale.
  • In tema di subappalto collegato a un appalto principale, il termine di esecuzione del subappalto non può essere valutato isolatamente, ma va letto nel quadro dell'organizzazione complessiva dei lavori e del cronoprogramma generale.
  • La sussistenza di un collegamento negoziale tra più contratti può incidere sulla verifica dell'inadempimento e sulla prova del nesso causale, senza che ciò comporti la negazione dell'autonomia formale dei singoli rapporti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. in cassazione ricorre solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo giuridicamente errato; non quando la parte contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
  • Le doglianze che mirano a sostituire alla ricostruzione della corte di merito una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente dedurre una diversa interpretazione di documenti già considerati o non decisivi rispetto alla ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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