Cassazione Penale, Sentenza n. 46703/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di conferma della condanna (rapina aggravata, lesioni personali, porto in luogo pubblico di arma da taglio). I motivi erano: (1) mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.86/2024, che avrebbe consentito la diminuzione della pena fino a un terzo per la particolare tenuità del danno o del pericolo anche in caso di rapina propria; (2) presunto concorso tra i reati di rapina e di lesioni contestato al capo b); (3) mancata riqualificazione della rapina in furto con strappo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Primo motivo: ritenuto manifestamente infondato poiché la motivazione di merito evidenzia la gravità dei fatti (duplici aggravanti: numero di persone coinvolte, uso di arma, valore della refurtiva in monili d'oro), elementi che escludono la particolare tenuità del fatto e quindi la riduzione della pena invocata alla luce della sentenza costituzionale. Secondo e terzo motivo: ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché estranei all'appello (tali questioni non erano devolute alla cognizione del giudice d'appello). Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n.86/2024
presente nel testo della decisione impugnata
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 628 c.p. che non prevedeva la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo per la particolare tenuità del danno o del pericolo, estendendo la cosiddetta "valvola di sicurezza" anche alla rapina propria; tuttavia l'applicabilità richiede un concreto accertamento della lieve entità del fatto, sulla base degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito
Art. 628 c.p. (rapina)
Norma sostanziale sanzionatoria del reato di rapina; la decisione del giudice della legittimità valorizza che, anche dopo la pronuncia costituzionale, la riduzione per particolare tenuità non è automatica e va esclusa quando la gravità e le aggravanti siano documentate
Art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00
Precedente: Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017 (Bolognese), Rv. 269745
Richiamato per il principio che in Cassazione non possono essere dedotte questioni che il giudice d'appello non ha adeguatamente esaminato perché non devolute alla sua cognizione; conferma i limiti dell'impugnazione per cassazione rispetto a questioni nuove
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte costituzionale che riconosce la possibilità di diminuire la pena per particolare tenuità non produce automaticamente la riduzione: bisogna che i giudici di merito abbiano accertato fatti e circostanze che configurino effettivamente la lieve entità del fatto.
- In Cassazione non sono ammissibili censure su questioni che non siano state devolute alla cognizione del giudice d'appello o che risultino estranee all'oggetto dell'appello; tali motivi possono essere dichiarati non consentiti.
- Motivi manifestamente infondati (in particolare quando la gravità del fatto e le aggravanti sono documentate in motivazione) determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto importante valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
- Per ottenere l'applicazione della riduzione di pena ex sentenza costituzionale è consigliabile sollevare tempestivamente la questione in sede di merito (e in appello) con puntuale riferimento ai fatti e alle circostanze che dimostrano la tenue entità, così da lasciare al giudice di merito gli elementi necessari per decidere.
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