Cassazione Penale, Ordinanza n. 20120/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando che il giudice di merito aveva già fornito una risposta adeguata alla doglianza e che non emergevano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il procedimento riguarda una richiesta di liberazione anticipata presentata da un detenuto per i semestri compresi tra il 16 aprile 2003 e il 9 novembre 2004. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza e il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 19 dicembre 2024, aveva rigettato il reclamo. Il diniego era fondato sulla considerazione che il soggetto, in un periodo successivo a quello oggetto della richiesta, aveva commesso il reato di associazione di tipo mafioso; in ogni caso, secondo il provvedimento impugnato, la condotta criminosa si collocava comunque in un arco temporale compreso tra il giugno 2002 e il novembre 2013. Con il ricorso si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen., sostenendo che la condanna richiamata si riferiva a un periodo successivo al semestre valutato e che, per il processo relativo ai fatti commessi sino al 2003, il ricorrente era stato assolto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la commissione del reato in epoca immediatamente successiva al semestre richiesto è elemento altamente significativo della mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa anche nel periodo precedente.
Norme richiamate
art. 71 ter ord. pen.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura; la Corte non ne fornisce una lettura autonoma, ma ritiene infondata l'argomentazione perché la commissione di un reato in epoca immediatamente successiva al semestre richiesto è sintomatica della mancata partecipazione all'opera rieducativa nel periodo precedente.
art. 416 bis c.p.
È il reato valorizzato dal giudice di merito come fatto ostativo alla concessione della liberazione anticipata, in quanto indice negativo della partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, la commissione di un reato in un periodo immediatamente successivo al semestre oggetto di valutazione può essere legittimamente apprezzata come indice della mancata partecipazione del detenuto all'attività rieducativa anche per il periodo precedente.
- Il giudice di sorveglianza può negare la liberazione anticipata quando dagli elementi acquisiti emerga, con valutazione coerente e non illogica, che la condotta complessiva del detenuto è incompatibile con il presupposto della partecipazione all'opera rieducativa.
- Nel ricorso per cassazione avverso il diniego di un beneficio penitenziario, la censura è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze già valutate dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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