Cassazione Penale, Ordinanza n. 04678/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure sulla responsabilità e l'infondatezza manifesta delle doglianze sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, censurando l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la difesa aveva addotto circostanze giustificative, ma la Corte di merito le aveva escluse ritenendole prive di fondamento. In cassazione le doglianze sono state ritenute generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; quanto alla pena, sono state reputate manifestamente infondate le censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla dosimetria, in presenza di valutazione negativa sugli elementi favorevoli, sulla gravità del fatto, sull'intensità del dolo e sul comportamento successivo al reato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere sorretto da una valutazione negativa degli elementi favorevoli e dalla gravità del fatto.
art. 133 c.p.
La dosimetria della pena è stata ritenuta coerente con la gravità del fatto, l'intensità del dolo e il comportamento successivo dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni assertive o generiche e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate quando la decisione di merito ha motivato in modo congruo sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena valorizzando gravità del fatto, intensità del dolo e condotta successiva.
- La mancata allegazione di elementi positivi specifici può legittimare il diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione di merito dà conto dell'assenza di circostanze favorevoli.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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