Cassazione Civile, Ordinanza n. 06817/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/formale su IRPEF, interessi e sanzioni per gli anni 2003 e 2004. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella per asserita mancata indicazione della data di consegna al concessionario; in appello, la decisione è stata riformata solo in parte e la cartella è stata annullata per un diverso profilo, cioè per il mancato invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo ultrapetizione perché la CTR avrebbe annullato la cartella per omesso invio dell'avviso di irregolarità nonostante tale comunicazione fosse stata inviata e ricevuta e, soprattutto, la relativa eccezione non fosse stata specificamente riproposta dal contribuente in appello; 2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la comunicazione di irregolarità era stata effettivamente inviata e che la CTR aveva motivato in modo generico e insufficiente sul contenuto dei documenti prodotti e sulla documentazione delle ritenute.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente, chiarendo che la ratio decidendi della sentenza impugnata era l'annullamento della cartella per violazione dell'art. 36-ter, e non l'ulteriore passaggio motivazionale relativo alla corrispondenza tra dichiarato e contabilità. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso, escludendo che si trattasse di errore revocatorio e rilevando che l'eccezione di nullità per omesso invio della comunicazione di irregolarità, pur proposta in primo grado, non era stata specificamente reiterata nelle controdeduzioni in appello, mentre il giudice di merito aveva comunque fondato la decisione su tale profilo, incorrendo così in ultrapetizione. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte; la decisione che fondi l'annullamento su un profilo non specificamente riproposto in appello incorre in ultrapetizione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti del thema decidendum nel processo tributario e alla necessità di specifica riproposizione delle eccezioni.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma evocata per il controllo automatizzato e per la dedotta correttezza della comunicazione di irregolarità e degli esiti della verifica.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
la cartella è stata annullata dalla CTR per asserito omesso invio della comunicazione di irregolarità; la Cassazione rileva che tale profilo non poteva essere accolto se non ritualmente riproposto e che, in fatto, la comunicazione risultava inviata e ricevuta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro di deduzione del secondo motivo per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice di appello non può fondare la decisione su una questione rimasta fuori dal devolutum se la relativa eccezione non è stata specificamente riproposta dalla parte interessata.
- La pronuncia che attribuisca rilievo decisivo a un motivo non ritualmente devoluto al giudice di secondo grado integra ultrapetizione e va cassata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è infondata quando il ricorrente censura esattamente la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se vi siano ulteriori argomentazioni motivazionali accessorie.
- Quando la cassazione accoglie un motivo decisivo e assorbe gli altri, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame delle questioni assorbite e per la regolazione delle spese.
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