Sentenza n. 6407/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento del Consolato d'Italia in Casablanca, prot. 3796 del 4 aprile 2025, notificato in data 17 aprile 2025, recante il rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivato dalla sopravvenuta revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto dal datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, fondato sulla decadenza o revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Cosenza il 18 aprile 2024. Ha impugnato il diniego del visto adottato dal Consolato d'Italia in Casablanca il 4 aprile 2025, sostenendo che il nulla osta fosse stato erroneamente revocato o archiviato sulla base di una presunta rinuncia all'assunzione mai manifestata dal datore di lavoro. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 30-bis del d.lgs. 286/1998, degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 394/1999, l'art. 97 Cost., il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Ha inoltre sostenuto che il ritardo nella presentazione della domanda di visto fosse imputabile ai tempi dell'istruttoria consolare e che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con il datore di lavoro, verificare la persistenza dell'interesse all'assunzione o prorogare il termine di validità del nulla osta. In rito, il TAR aveva rilevato l'omessa notifica del ricorso al Ministero degli Affari Esteri, cui era riconducibile il Consolato autore del diniego; il contraddittorio è stato successivamente integrato, sebbene oltre i termini decadenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la domanda di visto fosse stata presentata soltanto il 25 marzo 2025, oltre il termine semestrale decorrente dal rilascio del nulla osta, avvenuto il 18 aprile 2024. Tale termine era espressamente indicato nella comunicazione di rilascio del nulla osta. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. 394/1999, il decorso del termine senza la richiesta del visto determina la decadenza del nulla osta; la relativa attività amministrativa è vincolata e consegue automaticamente al decorso del tempo. Il diniego consolare non è stato quindi ricondotto a un'inerzia dell'Amministrazione durante l'istruttoria, ma alla tardiva presentazione della domanda da parte dell'interessata. È stata ritenuta inconferente la questione dell'assenza di una rinuncia all'assunzione e della successiva conferma di interesse del datore di lavoro, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine. Il TAR ha inoltre dato atto della problematica relativa alla tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti del MAECI, senza fondare su tale profilo la decisione definitiva. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per l'andamento della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il nulla osta al lavoro subordinato perde efficacia per il decorso del termine semestrale se, entro tale termine, l'interessato non richiede il visto d'ingresso; la decadenza è un effetto vincolato del decorso del tempo.
art. 44, comma 5, d.l. 73/2022
La comunicazione di rilascio del nulla osta deve indicare la necessità di richiedere il visto presso la rappresentanza diplomatico-consolare entro sei mesi.
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata nella comunicazione di rilascio del nulla osta quale base dell'obbligo di presentare la richiesta di visto entro il termine semestrale.
artt. 22, 24 e 30-bis d.lgs. 286/1998
Disposizioni invocate dalla ricorrente, ma non ritenute idonee a superare la decadenza del nulla osta derivante dalla tardiva richiesta del visto.
artt. 5 e 6 d.P.R. 394/1999
Disposizioni invocate dalla ricorrente; il TAR ha deciso la controversia sulla base della specifica disciplina del termine semestrale di validità del nulla osta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la rilevazione d'ufficio della possibile inammissibilità derivante dall'omessa notifica al MAECI, parte necessaria del giudizio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato soggetto a un termine semestrale perde efficacia quando, entro tale termine, l'interessato non presenta la domanda di visto d'ingresso; la decadenza costituisce effetto vincolato del mero decorso del tempo.
- La successiva manifestazione di volontà del datore di lavoro di procedere all'assunzione non può sanare la decadenza già verificatasi per la tardiva richiesta del visto.
- Quando la domanda di visto è presentata oltre il termine di validità del nulla osta, il diniego consolare conseguente alla decadenza del nulla osta non può essere imputato ai tempi dell'istruttoria della rappresentanza diplomatica, salvo che la tempestiva presentazione della domanda sia provata.
- La comunicazione di rilascio del nulla osta che indica espressamente il termine entro cui deve essere richiesto il visto rende conoscibile all'interessato l'onere di attivarsi entro il termine semestrale.
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