Cassazione Penale, Ordinanza n. 31220/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 4 marzo 2025. Con il primo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di improcedibilità, sostenendo che la persona offesa aveva presentato una denuncia e non un valido atto di querela. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla asserita inutilizzabilità patologica di messaggi WhatsApp acquisiti senza provvedimento dell'autorità giudiziaria. Con il terzo motivo ha dedotto omessa valutazione e travisamento di specifici atti e prove, contestando la ricostruzione probatoria e l'individuazione dell'autore dei fatti, in realtà reiterando censure già prospettate in appello e chiedendo una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la volontà di proporre querela può desumersi anche dalla presentazione di una denuncia corredata da documentazione utile all'individuazione dell'autore del fatto, senza formule sacramentali. Ha dichiarato non consentito il secondo motivo perché la questione dell'inutilizzabilità non era stata dedotta in appello e, comunque, ha ritenuto infondata la censura sulla base della giurisprudenza che esclude la necessità di sequestro per acquisire screenshot WhatsApp forniti da uno dei conversanti e richiede, in caso di contestazione dell'inutilizzabilità, la specificazione della prova di resistenza. Il terzo motivo è stato ritenuto non specifico e rivalutativo, poiché si limitava a riproporre doglianze già disattese in appello e mirava a sostituire la valutazione della Cassazione a quella del giudice di merito, il quale aveva motivato in modo logico la conferma dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri investigativi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
La censura non dedotta come motivo di appello non può essere prospettata per la prima volta in cassazione; il motivo nuovo è inammissibile.
Massime di principio
- In tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela può desumersi anche dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia corredata da elementi utili all'individuazione dell'autore del fatto, senza necessità di formule sacramentali; in caso di dubbio deve privilegiarsi il favor querelae.
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni che non siano state previamente dedotte in appello, quando la legge richiede tale previo scrutinio a pena di inammissibilità.
- L'acquisizione di screenshot di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede, di regola, un sequestro del pubblico ministero, trattandosi di corrispondenza già pervenuta al dispositivo del destinatario e non più in itinere.
- Chi deduce in cassazione l'inutilizzabilità di un elemento di prova deve indicare specificamente l'incidenza della sua eventuale espunzione sulla decisione, ai fini della prova di resistenza; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Le censure che si limitano a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, sono inammissibili perché non specifiche.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logica, completa e giuridicamente corretta.
Come è indicizzato
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