Ordinanza n. 53/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota dello Sportello Unico per l'Immigrazione- Prefettura U.T.G. di Campobasso del -OMISSIS-, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale è stata revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, su istanza del richiedente (datore di lavoro) -OMISSIS-, prodotta in data -OMISSIS- e contestualmente rigettata la richiesta avanzata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-, di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro a causa dell'indisponibilità del datore di lavoro a provvedere alla relativa assunzione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro e contestuale rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Campobasso ha revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in suo favore e ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, sul presupposto della mancata regolare instaurazione del rapporto di lavoro. La Prefettura aveva inviato un preavviso di revoca al datore di lavoro e al lavoratore e aveva fissato un appuntamento per la definizione dell'istanza, al quale gli interessati non avevano dato seguito. La comunicazione dell'arrivo in Italia, che doveva essere effettuata entro otto giorni dall'ingresso, è stata presentata circa 27 mesi dopo; nel frattempo erano scaduti sia il visto d'ingresso sia il passaporto. La documentazione risultava inoltre priva del titolo di disponibilità dell'alloggio e del certificato di idoneità alloggiativa. L'amministrazione ha quindi ritenuto non assolti gli obblighi relativi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla stipula del contratto di lavoro. Il ricorrente ha prospettato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma non risultava dedotta né provata alcuna causa di forza maggiore idonea a giustificare il ritardo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, senza ravvisare alcun profilo di fondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 imponga la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso in Italia e che l'inosservanza di tale termine comporti il rigetto o la revoca del nulla osta, salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore, circostanza che l'interessato deve dedurre e provare. Nel caso concreto, il ritardo di circa 27 mesi, la mancata comparizione all'appuntamento, la scadenza del visto e del passaporto e le carenze documentali confermavano l'inadempimento degli obblighi previsti. Il Collegio ha inoltre escluso che potesse essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione; la mancata stipula originaria del contratto può invece determinare soltanto la revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
lo straniero debba sottoscrivere un contratto di soggiorno, entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale
La sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso costituisce un adempimento necessario; l'inosservanza comporta il rigetto del nulla osta, salvo prova di cause di forza maggiore.
art. 42, commi 4 e 8, d.l. 21 giugno 2022, n. 73
La disciplina richiamata impone gli adempimenti relativi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla stipula del contratto di lavoro; il loro mancato assolvimento impedisce la regolare instaurazione del rapporto.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare, respinta per l'assenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel procedimento di ingresso per lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso in Italia è un adempimento necessario; la sua omissione comporta il rigetto o la revoca del nulla osta, salvo che l'interessato deduca e provi una causa di forza maggiore.
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e sia successivamente cessato; la mancata stipula originaria del contratto di lavoro non integra tale presupposto e conduce alla revoca del nulla osta.
- Un ritardo di circa 27 mesi nella comunicazione dell'ingresso, unitamente alla mancata presentazione all'appuntamento fissato dallo Sportello Unico e alla scadenza del visto e del passaporto, esclude il fumus boni iuris della domanda cautelare contro la revoca del nulla osta, in assenza di allegazione e prova della forza maggiore.
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