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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Operazioni esenti - Prestazioni di diagnosi accessorie a quelle di ricovero e cura - Sono esenti solo se rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata non convenzionata. Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IVA, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione. La sentenza distingue però tra le prestazioni sanitarie rese individualmente nell'esercizio di professioni sanitarie, disciplinate dall'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633/1972, e le prestazioni di ricovero e cura rese da strutture ospedaliere o da cliniche e case di cura convenzionate, disciplinate dal n. 19 dello stesso articolo. Poiché la struttura non era convenzionata, le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle diagnostiche accessorie, non potevano beneficiare dell'esenzione; diversamente, il requisito della convenzione perderebbe ogni rilevanza.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, con conferma dell'assoggettamento a IVA delle prestazioni rese dalla casa di cura privata non convenzionata. Le prestazioni di ricovero e cura sono soggette all'aliquota ordinaria e anche le prestazioni di diagnosi accessorie a tali attività non possono essere separate artificialmente per applicare l'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie individuali. L'esenzione del n. 18 opera per prestazioni rese da professionisti sanitari nell'esercizio delle rispettive professioni, mentre quella del n. 19 richiede che la prestazione di ricovero e cura sia resa da enti ospedalieri o da strutture private convenzionate.

Norme richiamate

  • Art. 10, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza

    L'esenzione riguarda le prestazioni rese direttamente alla persona da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza. Non si applica automaticamente alle prestazioni diagnostiche rese da una struttura di ricovero non convenzionata come attività accessoria al ricovero.

  • Art. 10, n. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate

    L'esenzione per ricovero e cura è subordinata al requisito soggettivo della natura ospedaliera o della convenzione della struttura. Le prestazioni rese da una casa di cura privata non convenzionata sono soggette a IVA.

Massime di principio

  • Per stabilire l'esenzione IVA nelle prestazioni sanitarie occorre verificare non solo la natura medica della prestazione, ma anche il soggetto che la rende e il contesto organizzativo in cui viene resa.
  • Le prestazioni di diagnosi, se accessorie e funzionalmente collegate a un ricovero o a un percorso di cura presso una struttura non convenzionata, seguono il regime IVA delle prestazioni di ricovero e cura e non beneficiano automaticamente dell'esenzione prevista per le prestazioni professionali sanitarie.
  • Il requisito della convenzione della casa di cura è decisivo ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 10, n. 19, del d.P.R. n. 633/1972; in assenza di convenzione, le prestazioni di ricovero e cura sono imponibili.
  • Non è corretto scomporre artificialmente un'unica prestazione complessa per applicare a una componente l'esenzione prevista da una diversa disposizione, quando tale componente è accessoria e strumentale alla prestazione principale imponibile.
  • In casi analoghi bisogna distinguere tra una prestazione diagnostica autonoma resa da un professionista sanitario, potenzialmente esente ai sensi dell'art. 10, n. 18, e una prestazione diagnostica resa nell'ambito di un ricovero presso una struttura privata non convenzionata, normalmente imponibile insieme alla prestazione principale.

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