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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21346/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione per errata valutazione della prova e identificazione incerta dell'imputato rispetto al reato di violazione dell'obbligo di soggiorno (sorveglianza speciale); 2) vizio di motivazione per non aver considerato che un presunto arresto arbitrario giustificava la reazione dell'imputato e quindi la sua resistenza agli operatori dell'autorità; 3) e 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al calcolo dei termini di prescrizione, deducendo che la prescrizione avrebbe già estinto anche altri capi per i quali la Corte di appello non aveva dichiarato l'estinzione. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione, richiesta alla quale il ricorrente si è associato in sede di requisitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la legittimità della motivazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto provata la violazione dell'obbligo di soggiorno (sulla base di indagini, riprese video, dichiarazioni testimoniali e riscontri materiali come indumenti) e aveva escluso la scriminante derivante da un presunto arresto arbitrario per la condotta violenta dell'imputato nei confronti dei Carabinieri. La Corte di cassazione ha inoltre condiviso il calcolo del termine prescrizionale effettuato in base alla recidiva reiterata (aumento del termine basato sul massimo edittale e incremento per atti interruttivi), ritenendo che i termini massimi non fossero ancora decorso per i reati residui. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze di merito: la Cassazione controlla la presenza di un apparato argomentativo logico e coerente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), non la rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove.

  • art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sulla esposizione dei motivi di ricorso; in questa sentenza è citato per delimitare la descrizione dei motivi nel provvedimento di cassazione secondo i limiti previsti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con modificazioni)

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Previsione della trattazione scritta per il procedimento, adottata nel corso del giudizio di cassazione (trattazione scritta delle conclusioni).

  • art. 157 codice penale / codice procedura penale (termini di prescrizione)

    art. 157, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Principi sul calcolo del termine di prescrizione: l'aumento per recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale del reato-base e non sulle soglie minime previste dall'art. 157 comma 1; il comma secondo è richiamato per l'effetto della recidiva sul termine-base.

  • art. 161 codice penale / codice procedura penale (effetto degli atti interruttivi)

    art. 161, comma 2, cod. proc. pen.

    La recidiva, in presenza di atti interruttivi della prescrizione, incide anche sull'entità della proroga del termine prescrizionale: l'incremento per recidiva si applica anche alla durata derivante dagli atti interruttivi.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, codice di procedura penale

    art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta l'attendibilità delle prove: controlla che la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e priva di contraddizioni manifeste.
  • Le identificazioni fondate su più elementi (video, testimonianze, riscontri materiali come indumenti) possono essere ritenute sufficienti per l'affermazione della responsabilità anche se non prive di incertezze, purché la motivazione di merito spieghi come sono state valutate le singole emergenze.
  • La presunta illegittimità di un arresto rileva solo se la decisione di merito ritiene effettivamente che l'intervento fosse illegittimo; in mancanza di tali fatti il ricorso alla violenza non è scriminato.
  • In tema di prescrizione, l'aumento dovuto alla recidiva reiterata va calcolato sul massimo edittale del reato-base e si applica anche al periodo derivante da atti interruttivi: quindi la recidiva può allungare significativamente il termine prescrizionale.
  • La sospensione della prescrizione e i periodi di sospensione devono essere computati con precisione: l'accertamento dei periodi di sospensione può determinare che la prescrizione non sia ancora maturata anche per fatti commessi molti anni prima.
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni reati non implica automaticamente l'estinzione di altri capi connessi: occorre il calcolo specifico del termine prescrizionale per ciascuna fattispecie.

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