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Sentenza

Sentenza n. 4427/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 777/2025, pubblicata in data 4/12/2025, emessa dal Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202602072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 777/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 777/2025, notificata al Ministero il 21 gennaio 2026 e divenuta irrevocabile, che aveva condannato l’Amministrazione a riconoscerle 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto l’adempimento, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze che comportano pagamenti a carico della pubblica amministrazione. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza: la documentazione dimostrava la spettanza dei 1.000 euro riconosciuti dal giudicato e il Ministero non aveva allegato di aver pagato. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e assegnato al Ministero 90 giorni dalla notificazione della sentenza per accreditare gli importi, detratti eventuali pagamenti già effettuati. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è nominato commissario ad acta, attivabile con istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l’incarico. È stata respinta la domanda di penalità di mora: il TAR ha ritenuto che, nel caso concreto, la nomina del commissario fosse un presidio esecutivo adeguato e che l’astreinte sarebbe risultata manifestamente iniqua, considerato che il ritardo era riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza rilevante per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative previste dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).

    L’astreinte richiede una valutazione concreta; può essere esclusa per manifesta iniquità o altre ragioni ostative, tenendo conto delle condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare vantaggi eccessivi o misure eccessivamente afflittive.

Massime di principio

  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza che impone un pagamento a una pubblica amministrazione, il creditore può procedere in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prova il credito riconosciuto dal giudicato e l’amministrazione non allega di aver adempiuto, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e fissare un termine per il pagamento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione va valutata in concreto e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche considerando l’adeguatezza di strumenti esecutivi alternativi e le circostanze del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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