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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36097/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2009, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché documentati da fatture considerate generiche e non idonee a provare l'inerenza delle prestazioni rese. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme IVA e reddituali e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso senza adeguata motivazione la prova dell'inerenza dei costi, nonostante la documentazione prodotta; 2) violazione di ulteriori norme tributarie e dell'art. 2700 c.c., sempre con riferimento alla prova dell'inerenza dei costi indicati nelle fatture; 3) violazione di norme civilistiche e costituzionali e omesso esame, deducendo anche l'omessa pronuncia sull'eccezione di doppia imposizione e sulla pretesa mancata considerazione della reale capacità contributiva della società. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR aveva richiamato la fattura ma senza un compiuto esame del suo contenuto e senza spiegare perché la documentazione prodotta fosse irrilevante ai fini della prova dell'inerenza, così pervenendo a una motivazione contraddittoria. Ha ribadito che la fattura, se conforme ai requisiti di legge, è elemento probatorio a favore del contribuente ma può essere integrata da altre prove; resta comunque a carico del contribuente la prova dell'esistenza, dell'inerenza e, se contestata, della coerenza economica dei costi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla contribuente e non aveva correttamente applicato i principi sull'onere probatorio in tema di deducibilità dei costi.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dei costi deducibili, compresa l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica, grava sul contribuente.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 109, quinto comma, TUIR

    Norma richiamata come parametro per la deducibilità dei costi, in relazione all'inerenza e all'imputazione all'attività d'impresa.

  • art. 21, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972

    La fattura ha valore probatorio solo se redatta con requisiti di forma e contenuto tali da rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni.

  • artt. 6 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati nei motivi di ricorso come norme rilevanti in tema di IVA e documentazione delle operazioni.

  • art. 1 d.P.R. n. 100 del 1998

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma collegata alla disciplina IVA/detrazione, senza specifiche statuizioni autonome.

  • art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato nel secondo motivo, ma non oggetto di autonoma decisione per assorbimento.

  • artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1362, 1367 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo, ma non scrutinati nel merito per assorbimento.

  • artt. 163 e 53 Cost.

    Richiamati nel terzo motivo in relazione alla capacità contributiva e al processo, senza decisione autonoma.

  • d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato quale fonte del reddito d'impresa e della deducibilità dei costi.

Massime di principio

  • In tema di imposte dirette e IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore del contribuente solo se contiene indicazioni sufficienti a identificare natura, qualità e quantità della prestazione; se il suo contenuto è generico, il contribuente può integrarlo con altri elementi probatori idonei.
  • La deducibilità dei costi richiede che il contribuente dimostri l'esistenza della spesa, la sua inerenza all'attività d'impresa e, quando l'Amministrazione la contesti, anche la coerenza economica dell'operazione rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa.
  • Il giudice di merito non può negare la deducibilità dei costi limitandosi a qualificare la fattura come generica senza un compiuto esame della documentazione prodotta e senza spiegare perché essa sia insufficiente a provare l'inerenza della spesa.
  • Quando l'Ufficio contesta la non veridicità o l'inadeguatezza della documentazione contabile, la decisione deve confrontarsi con tutti gli elementi offerti dal contribuente, poiché la sola contabilizzazione della spesa non basta a provare il diritto alla deduzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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