Cassazione Penale, Sentenza n. 45397/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581 c.1-ter (per Jelescu e Sotropa) e, per Sotropa, della mancata produzione del mandato ad impugnare previsto dall'art. 581 c.1-quater. Jelescu ha sostenuto che è sufficiente richiamare una precedente elezione di domicilio già presente negli atti; Sotropa ha rilevato di essere stato presente in primo grado (quindi non necessitava il mandato) e che nell'allegato era comunque indicata una domiciliazione in Torino.
La decisione
Per Jelescu: il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto sufficiente nell'atto di appello il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio (indicata e allegata nel fascicolo), ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il giudizio. Per Sotropa: il ricorso è stato rigettato perché mancava una formale dichiarazione o elezione di domicilio (nell'allegato vi era solo l'indicazione della residenza), con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiede la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della regolare notifica dell'impugnazione; la Corte, conformemente alle Sezioni Unite, ha interpretato la norma nel senso che può essere soddisfatta anche mediante un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata individuazione del luogo per la notifica.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo del mandato ad impugnare quando l'imputato è stato assente in primo grado; se l'imputato è stato presente non è richiesto il mandato.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione richiamati dai ricorrenti (violazione di norme procedurali e vizi di motivazione/valutazione documentale); la Corte ha valutato la fondatezza del motivo attinente all'art. 581 c.1-ter (per Jelescu) e ha rigettato i rilievi di Sotropa relativi alla presenza e alla documentazione del domicilio.
art. 611, cod. proc. pen.
Regola la trattazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione (procedure e termini applicati secondo la disciplina prevista).
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso rigettato; applicata per la condanna alle spese nei confronti di Sotropa.
Sezioni Unite, ric. De Felice, R.G. n. 6578/2024 (informazione provvisoria n. 15/2024)
Sez. U., ric. De Felice, R.G. n. 6578/2024, informazione provvisoria n. 15/2024
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'interpretazione dell'art. 581 c.1-ter: è sufficiente il richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per ritenere assolta la prescrizione normativa.
Massime di principio
- La previsione dell'art. 581 c.1-ter è soddisfatta anche quando l'atto di impugnazione richiama espressamente e specificamente una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo, purché sia possibile individuare immediatamente il luogo per la notifica.
- La mera indicazione della residenza nell'allegato non equivale a una formale dichiarazione o elezione di domicilio: occorre un atto formale o un richiamo che consenta di rinvenire la dichiarazione nel fascicolo.
- Se l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado, non è necessario il mandato ad impugnare previsto dall'art. 581 c.1-quater; se era assente, il mandato è necessario a pena di inammissibilità.
- La mancata osservanza delle formalità previste da art. 581 può determinare l'inammissibilità dell'appello e, in sede di cassazione, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
- Le decisioni delle Sezioni Unite sulla materia hanno efficacia interpretativa vincolante per le Corti, e pertanto un richiamo specifico a precedente elezione di domicilio allegata al fascicolo dovrà essere valutato favorevolmente quando consente l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
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