Cassazione Civile, Ordinanza n. 17052/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale che aveva approvato il bilancio consuntivo 2011 imputando a due condomini, in via personale, la spesa per la modifica/integrazione della pratica di prevenzione antincendio delle autorimesse interrate. Dopo la notifica dell'impugnazione, l'assemblea deliberava una nuova ripartizione della spesa a carico di tutti i condomini, qualificandola come debito condominiale, e decideva di agire per il risarcimento nei confronti dei due condomini originari per la maggiore spesa sostenuta. In primo grado veniva dichiarata cessata la materia del contendere sull'impugnativa e rigettata la domanda riconvenzionale del condominio; la corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato la seconda delibera come rinuncia del condominio alla pretesa risarcitoria, mentre essa avrebbe inciso solo sul riparto delle spese; 2) nullità della sentenza per incomprensibilità, perché scritta a mano con grafia illeggibile. I resistenti proponevano ricorso incidentale condizionato, sostenendo la carenza di legittimazione passiva dei singoli condomini e la mancata pronuncia sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale perché il singolo condomino, in quanto partecipante al condominio, è legittimato a impugnare la sentenza che respinga la domanda riconvenzionale proposta dal condominio, essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità distinta da quella dei partecipanti. Ha poi rigettato il primo motivo del ricorso principale osservando che la corte d'appello, più che affermare una rinuncia implicita alla pretesa risarcitoria, aveva correttamente rilevato che tale pretesa era infondata in radice, poiché il comportamento dei condomini non era illegittimo e non poteva quindi generare un danno risarcibile. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la sentenza, pur scritta a mano, era univocamente leggibile e dunque non era nulla per difetto di motivazione intelligibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1130 c.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione ai poteri/legittimazione nel condominio, ma la censura è stata rigettata perché il singolo condomino conserva legittimazione a impugnare la decisione sfavorevole
art. 1131 c.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali; la Corte ha ribadito che il condominio è ente di gestione e i singoli partecipanti possono agire e impugnare per tutelare i diritti connessi alla partecipazione
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare la legittimazione; la Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione di carenza di interesse/legittimazione dei singoli condomini
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio
art. 1362 c.c.
richiamato per censurare l'interpretazione della delibera successiva; la Corte ha ritenuto corretta la lettura della sentenza d'appello nel senso dell'infondatezza originaria della pretesa risarcitoria
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato per dedotta nullità della sentenza per incomprensibilità; la Corte ha escluso il vizio perché il testo era leggibile e intelligibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale; censura respinta
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il canone di intelligibilità della decisione
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel condominio, il singolo partecipante conserva legittimazione ad impugnare o a proporre mezzi di impugnazione contro la sentenza che incida negativamente su diritti connessi alla sua partecipazione, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità distinta da quella dei condomini.
- Una delibera successiva che corregga il riparto di una spesa non implica automaticamente rinuncia alla pretesa risarcitoria collegata: ciò che rileva è se, nel merito, sussista davvero un comportamento illecito idoneo a generare danno.
- La domanda di risarcimento è infondata se il preteso responsabile ha tenuto un comportamento lecito; in mancanza di illegittimità della condotta, difetta in radice il presupposto del danno risarcibile.
- La nullità della sentenza per incomprensibilità ricorre solo quando il testo sia oggettivamente inintelligibile; non basta che il provvedimento sia materialmente poco leggibile, se il contenuto risulta univocamente ricostruibile senza incertezze interpretative.
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