Sentenza n. 1926/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1426 del 5 luglio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cosenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2025 ed era passata in giudicato il 10 marzo 2025. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha inoltre domandato la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Cosenza entro 60 giorni dalla notificazione della presente decisione a cura della ricorrente. In caso di ulteriore inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero agirà quale commissario ad acta, su istanza di parte e nei successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Compensi e spese dell’eventuale attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR applica per analogia alle altre condanne pecuniarie la regola prevista dall’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. È invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua perché la Carta docente è un contributo per l’aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento;
Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, è accoglibile l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
La penalità di mora può essere negata quando, considerate la funzione e la natura del beneficio da eseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; la Carta docente è un contributo per la formazione e non un corrispettivo.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sui compensi e sulle spese del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori ex legge n. 89/2001 può applicarsi per analogia anche agli altri giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria previsto per l’azione di ottemperanza e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora per ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla funzione del beneficio oggetto della condanna; in particolare, la sua natura di contributo finalizzato alla formazione, anziché di corrispettivo, può giustificarne il diniego.
- La disposizione che pone a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese del commissario ad acta, prevista per una specifica categoria di giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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