Cassazione Penale, Sentenza n. 41323/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva riformato il provvedimento del GIP disponendo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990). La ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 272 e 274 c.p.p., comma 1 lett. c)) e carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva ingiustificatamente ravvisato il pericolo di recidiva attuale nonostante la lunga periodo (luglio 2019 - novembre 2022) di sottoposizione a misure restrittive (arresti domiciliari/detenzione domiciliare) con comportamento irreprensibile e l'assenza di prova della rottura dei vincoli con l'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito una motivazione adeguata, logica e coerente, sia illustrando la gravità del quadro indiziario (ruolo stabile e significativo della Coletta nell'associazione per delinquere diretta da Antonio Massimiliano De Vito, dedita allo spaccio di cocaina nel rione Quarticciolo) sia spiegando perché il periodo di sottoposizione a misure cautelari e l'intervallo temporale di circa tre anni non escludessero l'attualità del pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha inoltre precisato che il Tribunale non si è limitato alla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., ma ha valorizzato gli esiti investigativi. Infine la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero contro le decisioni in materia cautelare; nella vicenda il PM ha proposto appello che ha portato all'applicazione della misura cautelare.
art. 272 c.p.p.
Disposizione sul contenuto e sulla forma della motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse conforme ai requisiti di legge.
art. 274 c.p.p., comma 1 lett. c)
Prevede i requisiti della motivazione in tema di misure cautelari; la ricorrente contestava carenze motivazionali, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 275 c.p.p., comma 3
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo; il Tribunale l'ha considerata ma ha anche esaminato gli elementi investigativi concreti che ne confermavano l'applicazione.
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti che disciplinano i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; i fatti contestati alla ricorrente riguardavano tali reati e sono stati ritenuti gravi e connessi a un'associazione per delinquere.
Massime di principio
- La Corte di legittimità verifica la congruenza logica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non rifacendo il giudizio probatorio ma valutando se il nesso tra elementi indiziari e esigenze cautelari sia adeguatamente spiegato.
- Per i reati associativi l'art. 275, comma 3 c.p.p. introduce una presunzione relativa di esigenze cautelari: il giudice può valorizzarla ma deve comunque esporre elementi concreti che la motivano.
- Il fatto che l'indagato sia stato precedentemente sottoposto a misure restrittive o che sia trascorso del tempo dall'ultimo episodio criminoso non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; occorre valutare il ruolo nell'organizzazione, la gravità del contributo e la persistenza della struttura criminale.
- Per contrastare con successo una misura cautelare su tale base occorre fornire prove concrete di cambiamento delle circostanze (es. documentazione di reale distacco dall'organizzazione, elementi di reinserimento stabile, lunghi periodi privi di contatti o di attività criminose), non solo argomentazioni speculative.
- Le censure in Cassazione che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle fonti non sono generalmente ammissibili: la Suprema Corte controlla errori di diritto, lacune o illogicità nella motivazione, non la riconsiderazione integrale del materiale probatorio.
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