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Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 2695/2024 del Tribunale ordinario di Palermo

Giustizia amministrativa202502437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2695/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, relativa all’attribuzione della Carta Docente e dei pertinenti importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto alla Carta Docente per specifici anni scolastici e aveva condannato il Ministero all’emissione della carta e all’accredito degli importi individuali, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto. Il ricorso deduceva quindi l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo risultante da un titolo giudiziale esecutivo. Dagli atti risultavano sia il passaggio in giudicato della sentenza sia l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate secondo quanto stabilito dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’inutile decorso di tale termine, su istanza della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, chiamato a provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato l’obbligatorietà dell’incarico di ausiliario del giudice, le modalità di determinazione e richiesta del compenso e gli adempimenti telematici del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione dell’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni risultanti da titoli esecutivi è stato considerato presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal titolo esecutivo per il calcolo di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il compenso e le spese del commissario ad acta, nonché i termini e le modalità di presentazione della relativa parcella.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato, specificando le prestazioni dovute secondo il dispositivo della decisione da eseguire.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, attivabili su istanza della parte, per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla disciplina delle modalità di liquidazione del compenso, dei termini per la presentazione della parcella e degli obblighi di deposito telematico degli atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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