Cassazione Penale, Sentenza n. 3708/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza del 2/3/2021, ripristinando la pena detentiva (6 mesi di arresto), l'ammenda (€2.000) e la sanzione amministrativa della sospensione della patente per 2 anni. La ricorrente denunciava vizio di motivazione: la revoca si era basata esclusivamente sulla mancata comunicazione dall'UEPE circa lo svolgimento dei lavori, mentre risultavano in atti attestazioni (del 12/7 e 12/12/2022) dall'ente presso cui i lavori sarebbero stati svolti che documentavano l'esecuzione; inoltre il giudice della cognizione aveva rimesso la rideterminazione della sanzione accessoria alla verifica dell'effettivo svolgimento dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, in diversa persona fisica, per nuovo esame anche sulla eventuale rideterminazione della durata della sospensione della patente. La Corte ha ritenuto illegittima la revoca fondata solo sull'assenza di comunicazioni dall'UEPE, osservando che non è onere della condannata indicare l'ente o attivare la procedura esecutiva e che il Pubblico Ministero è titolare dell'impulso esecutivo; inoltre ha sottolineato che mancava un accertamento positivo dell'inadempimento e che la documentazione dell'ente andava rivalutata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
Disciplina la possibilità di applicare sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità) e la revoca della misura: la Corte osserva che la revoca non può fondarsi unicamente sull'assenza di comunicazioni amministrative ma richiede accertamento dell'effettivo inadempimento
art. 187, Codice della Strada
Richiamato come norma compatibile; contesto normativo delle sanzioni accessorie (es. sospensione patente) e loro coordinamento con le misure sostitutive
D.Lgs. n. 274/2000, art. 58
Stabilisce che il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare si considerano, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive corrispondenti alla pena originaria: la Corte lo usa per spiegare che il regime esecutivo del lavoro di pubblica utilità è disciplinato dal d.lgs. e che il giudice della cognizione individua e disciplina la sanzione sostitutiva
art. 655 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero il compito di curare l'esecuzione delle condanne: la Corte sottolinea che l'atto di impulso per l'esecuzione spetta al PM
art. 661 cod. proc. pen.
Riguarda le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata; citato per richiamare la competenza del PM nell'esecuzione delle misure sostitutive
art. 44 D.Lgs. n. 274/2000 (richiamato)
Consente al Pubblico Ministero di formulare richieste di modifica delle modalità di esecuzione e di incaricare autorità per le verifiche; la Corte lo usa per spiegare i poteri di intervento del PM nella fase esecutiva
Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001, art. 5
Regola le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità: citato per precisare il quadro normativo applicabile alla fase esecutiva della misura sostitutiva
Massime di principio
- La mancata comunicazione da parte dell'UEPE o dell'ente esecutore non costituisce di per sé prova dell'inadempimento: il giudice deve accertare l'effettiva mancata prestazione prima di revocare la misura sostitutiva
- Al condannato non grava l'onere di individuare l'ente presso cui svolgere i lavori né di attivare formalmente la procedura esecutiva: l'atto di impulso alla fase esecutiva è di competenza del Pubblico Ministero
- Il giudice della cognizione ha il potere di applicare la sanzione sostitutiva e di determinare le modalità esecutive; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi senza un adeguato accertamento dell'inadempimento
- Le attestazioni/documenti rilasciati dall'ente che ha ricevuto il lavoro di pubblica utilità sono prova rilevante e devono essere valutati dal giudice di merito prima di adottare provvedimenti revocatori
- La determinazione della durata delle sanzioni accessorie (es. sospensione della patente) può essere rimessa all'esito dell'effettivo svolgimento dei lavori e, in caso di dubbio, il rinvio per nuovo esame è rimedio corretto
- In caso di revoca basata su carenza documentale, la Cassazione può annullare l'atto e disporre il rinvio per una nuova valutazione di merito, anche in diversa composizione
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