Cassazione Penale, Sentenza n. 10896/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'illegittima applicazione delle pene accessorie fallimentari e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare; le pene accessorie sono state eliminate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP di Mantova del 05/10/2023 contestando l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare. Secondo il ricorrente le pene accessorie non dovevano essere applicate perché la pena detentiva concordata era inferiore a due anni, e tale applicazione sarebbe contraria a quanto disposto dall'art. 445 cod. proc. pen., che esclude l'applicazione di pene accessorie quando la pena detentiva è inferiore a due anni (salvo eccezioni normativa), configurando quindi un trattamento sanzionatorio illegale
Norme richiamate
Art. 445 cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che una sentenza di applicazione della pena con pena detentiva inferiore a due anni non comporta l'applicazione di pene accessorie, salvo le eccezioni previste dalla norma stessa; pertanto l'applicazione delle pene accessorie in presenza di pena sotto i due anni configura trattamento sanzionatorio illegale.
Art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
Prevede le pene accessorie applicabili per reati fallimentari; nel caso concreto la Corte ha stabilito che tali pene non possono essere imposte quando la pena detentiva è inferiore a due anni, in assenza di specifica eccezione normativa.
Art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Consente al Procuratore generale di proporre ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti al fine di ottenere effetti favorevoli all'imputato; è il titolo dell'impugnazione utilizzata dal ricorrente.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso in casi limitati, tra cui rientra l'applicazione di una pena illegale; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare la proponibilità del ricorso nel caso di specie.
Sentenza Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 (Agosta)
«In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3»
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio applicato: per la bancarotta fraudolenta il patteggiamento con pena inferiore ai due anni esclude l'applicazione delle pene accessorie, non essendovi eccezioni che consentano invece la loro applicazione.
Massime di principio
- Quando in un patteggiamento la pena detentiva concordata è inferiore a due anni, in genere non devono applicarsi le pene accessorie previste per i reati fallimentari, salvo che la legge preveda espressamente un'eccezione.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per ottenere un risultato favorevole all'imputato (art. 568 c.4-bis); tra i motivi ammessi rientra l'applicazione di una pena illegale.
- Se l'applicazione di pene accessorie è ritenuta illegale, la Corte può annullare la pronuncia limitatamente a quegli effetti (annullamento senza rinvio) eliminando le pene accessorie senza rimettere il procedimento al giudice di merito.
- Prima di imporre pene accessorie in casi di patteggiamento è necessario verificare la compatibilità con l'art. 445 c.p.p. e con la giurisprudenza di legittimità; l'omissione di questa verifica può essere causa di annullamento parziale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente, anche in sede di esecuzione della pena, la presenza di un vizio formale o sostanziale relativo alle pene accessorie per attivare i rimedi impugnatori adeguati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →