Sentenza n. 76/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso principale: - della delibera Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 14 ottobre 2022, n. 1669, avente ad oggetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di personale CPS Tecnici della Prevenzione, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla prova selettiva indetta mediante atto del 18 novembre 2021, pubblicato sul BURC Calabria n. 99 del 2021, in esecuzione della delibera commissariale dell’ASP di Cosenza del 10 novembre 2021, n. 1625; - della nota dell’8 novembre 2022, prot. n. 151701, con cui è stata comunicata al ricorrente l’adozione del provvedimento di esclusione; nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, prodromici, connessi e comunque consequenziali al bando gravato; se ed in quanto occorrenti del bando di concorso e della delibera di rettifica ed integrazione candidati del 13 settembre 2022, n. 1527; con i motivi aggiunti: - della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 3 febbraio 2023, n° 189, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’ASP il successivo 6 febbraio 2023, avente ad oggetto l’approvazione graduatoria e nomina vincitori inerente il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di personale CPS Tecnici della Prevenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per mancata iscrizione all’albo professionale, nonché successiva approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esclusione dal concorso sostenendo che l’iscrizione all’albo professionale dei tecnici della prevenzione non fosse richiesta come requisito di partecipazione, ma soltanto al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Ha dedotto l’interpretazione irragionevole e non adeguatamente motivata del bando, rilevando di avere conseguito il titolo accademico, svolto il tirocinio e presentato una preiscrizione all’albo dei tecnici della prevenzione. Ha inoltre sostenuto che il bando consentisse ai cittadini di altri Paesi dell’Unione europea di iscriversi all’albo italiano prima dell’assunzione e che l’imposizione dell’iscrizione preventiva comportasse un onere amministrativo ed economico non necessario per la partecipazione. In via ulteriore, ha dedotto che la clausola non avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, poiché non avrebbe avuto carattere direttamente escludente. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il bando prescrivesse in modo inequivocabile, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione all’albo professionale per l’esercizio della professione, ammettendo soltanto l’equivalenza dell’iscrizione al corrispondente albo di uno Stato dell’Unione europea e imponendo in tal caso l’iscrizione all’albo italiano prima dell’assunzione. La clausola è stata ritenuta conforme all’art. 2 d.P.R. 220/2001. Il giudice ha inoltre rilevato che la clausola aveva contenuto immediatamente escludente e avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, poiché la carenza del requisito produceva direttamente l’effetto lesivo e il successivo provvedimento di esclusione aveva natura meramente dichiarativa e ricognitiva. Le spese sono state compensate, anche in considerazione del fatto che l’amministrazione non aveva svolto difese nella fase successiva a quella cautelare.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
La disposizione è stata ritenuta base normativa conforme alla clausola del bando che richiede l’iscrizione all’albo professionale quale requisito di partecipazione al concorso.
Massime di principio
- È legittima la clausola di un bando di concorso per l’accesso a una professione sanitaria che richieda l’iscrizione al corrispondente albo professionale quale requisito di partecipazione, quando tale requisito è previsto dalla disciplina normativa della procedura.
- La clausola del bando che prescrive il possesso di un requisito di ammissione la cui carenza determina direttamente l’esclusione ha contenuto immediatamente escludente e deve essere impugnata entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del bando.
- Il successivo provvedimento di esclusione fondato sulla mancata sussistenza di un requisito di partecipazione già previsto dal bando ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva di una lesione prodottasi anteriormente.
- La previsione che consente ai cittadini di altri Stati dell’Unione europea di partecipare sulla base dell’iscrizione al corrispondente albo estero, con obbligo di iscrizione all’albo italiano prima dell’assunzione, non esclude la necessità dell’iscrizione all’albo professionale per gli altri candidati, quando il bando la prescriva espressamente.
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