Sentenza n. 9514/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente (n. domanda 47074 del 16/10/2025) e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato telematicamente il 16 ottobre 2025 un'istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento in Italia della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza dimostrare l'adozione del provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 117 c.p.a., ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto per provvedere. In particolare, ha rilevato che il Ministero era tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, entro i termini stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e darne comunicazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché tali termini erano inutilmente decorsi senza l'adozione di un provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, disponendo che, in caso di persistente inerzia e su richiesta dell'interessata, provveda entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice può accertare l'obbligo di provvedere e ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento, predisponendo anche la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Impone l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone la compresenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere e dell'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Quando l'amministrazione non conclude nei termini un procedimento su istanza di parte, il giudice amministrativo può ordinare di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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