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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 512/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 344/2024), pubblicata in data 17.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 747,91.

Giustizia amministrativa202503130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Ivrea che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 747,91 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con pagamento della sorte capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha invece chiesto il pagamento delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. 149/2022, regolarmente notificata al Ministero tramite PEC e che, alla data del ricorso, fosse decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la natura seriale delle inottemperanze ministeriali relative alla retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 475 c.p.c.

    Il giudice ha ritenuto sufficiente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale per l'azione esecutiva, alla luce delle modifiche normative richiamate.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c.; la relativa disciplina è stata letta insieme all'art. 35, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, secondo la ricostruzione del giudice, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha affermato l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, è necessario che il titolo giudiziale sia stato regolarmente notificato e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
  • In presenza di un giudicato civile non eseguito e di inerzia non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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