Sentenza n. 2450/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione cautelare, del Decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, n. 0043771 del 31/10/2024 di diniego dell’istanza prot. n. 23932 del 5/10/2021 presentata dal ricorrente di riconoscimento dell’attestato formativo dell’istante denominato “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, titolo rilasciato dall’Università Cardenal Herrera – CEU di Castellon – Spagna in data 02/06/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un'università spagnola al termine di un corso di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. Il diniego era fondato, da un lato, sulla qualificazione dell'attestato come titolo proprio dell'università, non ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo e non abilitante, e, dall'altro, sulla ritenuta sostanziale e incolmabile diversità tra il percorso formativo estero e quello italiano previsto per la specializzazione sul sostegno. Sono state dedotte violazioni della normativa sul procedimento, eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, nonché contrarietà alla disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche e della formazione professionale. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l'omessa considerazione complessiva delle competenze acquisite e la mancata previsione di misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Il Collegio ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio universitario. Alla luce dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della disciplina europea, l'Amministrazione deve valutare concretamente l'intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite, comparando il percorso formativo estero con quello richiesto in Italia e acquisendo il previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Anche in presenza di differenze sostanziali, l'Amministrazione deve verificare la possibilità di colmarle mediante misure compensative, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto insufficientemente motivato: il giudizio di radicale diversità dei percorsi è stato considerato apodittico e fondato su argomentazioni deboli, senza spiegare perché misure compensative non fossero idonee a colmare le eventuali lacune, pur essendo la formazione estera incentrata sulla figura dell'alunno con bisogni educativi speciali. Il TAR ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui le autorità dello Stato ospitante devono valutare e comparare le competenze acquisite, anche in assenza del titolo abilitativo formale, riconoscendole se equivalenti o imponendo, ove necessario, misure compensative. Le spese sono state compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE, art. 14
eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio
Le autorità competenti possono imporre misure compensative per colmare le differenze tra la formazione acquisita nello Stato d'origine e quella richiesta nello Stato ospitante; tali misure devono essere valutate anche in presenza di divergenze sostanziali.
TFUE
Anche qualora non trovi applicazione diretta la direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento devono essere valutate alla luce delle disposizioni generali del TFUE, in vista dell'eventuale riconoscimento della formazione acquisita.
DM 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per conseguire la specializzazione sul sostegno, utilizzato dall'Amministrazione come termine di comparazione.
L. 4 agosto 1977, n. 517
È richiamata con riferimento alla funzione dell'insegnante di sostegno, destinata a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, la qualificazione del titolo come titolo proprio universitario e non come titolo ufficiale o abilitante non consente, da sola, di respingere l'istanza: l'Amministrazione deve valutare concretamente l'intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite.
- Il riconoscimento della formazione estera richiede un confronto effettivo e motivato tra il percorso seguito nello Stato d'origine e quello richiesto nello Stato ospitante; il diniego non può fondarsi su una generica o apodittica affermazione di radicale diversità dei programmi.
- Anche in presenza di differenze sostanziali tra le formazioni o di mancanza del titolo abilitativo formale, l'Amministrazione deve verificare se le competenze acquisite siano almeno parzialmente corrispondenti e, ove necessario, può imporre misure compensative proporzionate, quali formazione, tirocinio o laboratori aggiuntivi.
- Un diniego di riconoscimento è illegittimo se non spiega specificamente perché le eventuali lacune formative non possano essere colmate mediante misure compensative previste dalla disciplina europea.
- Nel riesaminare un'istanza di riconoscimento di una formazione estera in materia di sostegno, l'Amministrazione deve procedere a un'istruttoria concreta e adeguatamente motivata, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, conformandosi ai principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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