Cassazione Penale, Sentenza n. 9818/2024 del 07/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello chiedendo: 1) la riqualificazione del capo 1) da ricettazione a furto, deducendo la contiguità temporale tra sottrazione e tentato utilizzo della carta e la impossibilità logistica di un passaggio della carta ad altro soggetto; 2) il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità per la ricettazione (art. 648, 4° comma), per l'assenza di profitto, la scarsa intensità del dolo e le condizioni personali e sociali dell'imputato; 3) la riclassificazione del capo 2) come tentativo di indebito utilizzo della carta (non reato consumato), in ragione del mancato inserimento del PIN e dell'inesito prelievo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi confermato la decisione impugnata: veniva ritenuta corretta la qualificazione del capo 1) come ricettazione (in mancanza di indicazioni da parte dell'imputato che lo colleghino al furto), veniva esclusa la particolare tenuità del fatto (la carta bancomat ha carattere strumentale e valore non lieve; valutati negativamente anche elementi soggettivi della capacità a delinquere) e veniva ritenuto consumato il reato di indebito utilizzo della carta (art. 493-ter) anche se il prelievo non è andato a buon fine per assenza del PIN. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme richiamate come parametri di censura in cassazione per violazione di legge e vizio della motivazione; la Corte valuta se le censure attengono a queste ipotesi e le dichiara infondate quando il giudizio di merito svolto è insindacabile.
art. 648, quarto comma c.p.
La clausola della particolare tenuità applicabile alla ricettazione richiede valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (art. 133 c.p.); il valore strumentale e potenziale della carta bancomat esclude in molti casi la lieve consistenza economica necessaria per l'attenuante.
art. 493-ter c.p.
L'indebita utilizzazione di carta di credito/debito di cui non si è titolari si considera consumata con l'avvio della procedura di utilizzo a fini di profitto, anche se l'operazione non si conclude positivamente (es. per assenza del PIN).
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la particolare tenuità: il giudice deve considerare complessivamente tutti gli elementi, inclusa la capacità a delinquere dell'agente; tali elementi possono escludere l'attenuante anche se il valore della cosa è basso.
art. 616, comma 1 c.p.p.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese del procedimento e possibilità di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condanna dell'imputato al pagamento di spese e 3.000 euro.
art. 69 e art. 99 c.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle circostanze e della pena; la Corte ricorda che l'applicazione di circostanze attenuanti richiede accertamento completo degli elementi soggettivi e oggettivi e non è stata ritenuta sussistente nel caso concreto.
Massime di principio
- La mera contiguità temporale tra sottrazione e utilizzo di un bene non è di per sé sufficiente a identificare l'utilizzatore quale autore del furto: se il possessore non fornisce indicazioni sulla provenienza, può rispondere di ricettazione.
- Carte bancomat e carte di credito hanno un valore strumentale che spesso esclude la riconoscibilità della 'particolare tenuità' per la ricettazione: il giudice valuta il valore economico e l'effettiva capacità di lucro mediante l'uso continuato dello strumento.
- L'indebita utilizzazione di una carta altrui si considera consumata al momento dell'avvio della procedura di prelievo o pagamento, anche se il codice PIN è sconosciuto e l'operazione non riesce.
- Per ottenere l'attenuante per particolare tenuità è necessario dimostrare non solo il valore esiguo della cosa, ma anche elementi soggettivi favorevoli (scarsa capacità a delinquere, assenza di profitto, contesto personale concreto): argomentazioni generiche o non documentate sono insufficienti.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti del merito è limitato: le critiche al convincimento motivazionale del giudice di merito devono mostrare illogicità manifesta o violazione di norme per essere accolte.
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