Cassazione Penale, Sentenza n. 27503/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda alcuni candidati a un esame teorico per il rilascio della patente di guida, recatisi presso la Motorizzazione civile e trovati in possesso di telefoni cellulari, microtelecamere, microauricolari e modem wifi. Il Tribunale di Torino li aveva assolti dal reato contestato in forma tentata, ritenendo non dimostrato che avessero posto in essere comportamenti chiaramente diretti alla presentazione come propri di un elaborato altrui. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 56 c.p.: secondo il ricorrente, gli atti preparatori, considerati nel loro complesso, costituivano un piano organizzato in ogni dettaglio, già avviato nel luogo e nell'imminenza dell'esame, e la strumentazione sequestrata dimostrava la finalità di veicolare all'esterno le domande per ottenere le risposte corrette. Il ricorrente ha inoltre contestato come illogica la tesi difensiva secondo cui gli strumenti avrebbero potuto non essere utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione del Tribunale, perché priva di illogicità manifesta e fondata su una corretta lettura delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che, per il tentativo, non bastano i meri atti preparatori, salvo che siano tali da dimostrare in modo univoco l'inizio di esecuzione del reato o, secondo un orientamento più ampio, l'avvenuto approntamento definitivo del piano criminoso in ogni dettaglio; nel caso concreto, tuttavia, il solo possesso della strumentazione non era di per sé significativo in modo non equivoco della commissione del reato, poiché non era escluso che gli strumenti non venissero poi utilizzati. La sentenza assolutoria è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Il tentativo è configurabile solo quando siano presenti atti univoci diretti alla commissione del reato; non sono punibili i meri atti preparatori, salvo che assumano connotati tali da integrare un inizio di esecuzione o un approntamento definitivo del piano criminoso in ogni dettaglio.
art. 1, I. 19 aprile 1925, n. 475
chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno
La fattispecie richiede la presentazione di lavori altrui come propri; nel caso esaminato la semplice introduzione di apparecchiature idonee a comunicare con l'esterno non integrava, neppure in minima parte, la condotta tipica.
Massime di principio
- Nel tentativo punibile non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi o strumenti astrattamente idonei alla commissione del reato: occorre che la condotta sia già oggettivamente diretta, in modo non equivoco, alla realizzazione del fatto tipico.
- Per i reati a forma vincolata o di mera condotta, la verifica del tentativo va condotta con particolare attenzione alla corrispondenza degli atti compiuti alla descrizione legale della fattispecie: se manca un inizio di esecuzione del nucleo tipico, il tentativo non è configurabile.
- La valutazione sulla sussistenza o meno di atti univoci costituisce apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; non è consentita una rivisitazione del fatto.
- Il possesso di strumenti potenzialmente funzionali a un illecito può avere valore indiziario, ma non basta da solo a dimostrare la consumazione o il tentativo se non è accompagnato da elementi che rendano certa e non equivoca la destinazione criminosa.
Come è indicizzato
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