Cassazione Penale, Ordinanza n. 34771/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 26 febbraio 2026 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 27 febbraio 2025, con cui era stata negata la liberazione anticipata per il semestre dal 4 luglio 2023 al 4 gennaio 2024. Il Tribunale aveva ritenuto che i comportamenti tenuti dal detenuto nel semestre, al momento del trasferimento presso la casa circondariale di Napoli, valutati insieme alla negazione delle proprie responsabilità e alle ripetute sanzioni disciplinari pregresse, dimostrassero la mancata adesione all’opera rieducativa. Con il ricorso è stata dedotta carenza o apparenza della motivazione, sostenendo che una sanzione disciplinare del 9 dicembre 2023 era stata sospesa dalla direzione dell’istituto. La Corte ha rilevato che tale deduzione era generica, perché non accompagnata dalla documentazione necessaria, e che non si confrontava con gli ulteriori comportamenti inframurari, anche successivi, valutati dal Tribunale come indicativi dell’assenza di un serio approccio all’opera rieducativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando manifestamente infondato il motivo e rilevando la genericità della censura relativa alla sospensione della sanzione disciplinare, non documentata dal ricorrente. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con le ulteriori condotte inframurarie poste a fondamento della decisione di merito, la cui motivazione è stata ritenuta esaustiva e priva di fratture logiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità la censura che contesti la valutazione di una sanzione disciplinare sostenendo che essa sia stata sospesa, se il ricorrente non produce elementi idonei a dimostrare tale circostanza.
- La censura sulla motivazione del diniego di un beneficio penitenziario deve confrontarsi con l’intero apparato argomentativo della decisione: non è sufficiente contestare uno solo degli elementi valutati quando la decisione si fonda anche su ulteriori condotte ritenute significative della mancata adesione al percorso rieducativo.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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